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ISSN 2611-8858

Topics

Medical Malpractice

The Criminal Liability of the Healthcare Professionals and the New Law No. 24/2017 (the So Called Gelli-Bianco Law)

The Law No. 24 of 2017 (the so called Gelli-Bianco Law), which has been welcomed with great enthusiasm by the medical profession, reshapes the criminal negligence in the healthcare sector, after less than five years from the Balduzzi Law. The new appearance of the medical liability for fault is based on a detailed regulation of the guidelines, within which it is possible to identify the recommendations which are generally binding for the healthcare professionals; at the same time a new Article, concerning the criminal liability for death or personal injury in the healthcare sector, has been inserted in the Penal Code (Art. 590-sexies), characterized by the cancellation of the gradation of the fault and by the limitation of the non-punishability only to the unskilful conducts, when appropriate guidelines are observed.

An Initial Interpretation of the “Gelli-Bianco” Act from the Criminal Law Perspective

The very recent “Gelli-Bianco” Act, which amends the law on medical negligence, has raised several critical issues. In particular: the reference to the ambiguous parameter of medical guidelines and the removal of gross negligence as a basis for liability for medical malpractice.

La colpa professionale del medico a due anni dalla Legge Balduzzi

Il contributo si ripropone, a due anni dalla conversione in legge del controverso “Decreto Sanità”, di ricostruire un quadro complessivo dei profili della responsabilità medica interessati dalla riforma. Le maggiori criticità interpretative si incentrano sul problematico strumento delle linee guida e sul loro incerto statuto giuridico, nonché sull’inedita previsione di una punibilità solo per “colpa non lieve”. Accanto ad esse la Legge Balduzzi pone una costellazione di altri problemi applicativi tuttora irrisolti e strettamente connessi al giudizio di colpa fondato sulle linee guida, come, ad esempio, la riconduzione delle stesse al solo ambito della perizia, l’individuazione di quali direttive cliniche discolpino il sanitario e cosa si intenda per “buone pratiche”.

Prime aperture interpretative a fronte della supposta limitazione della Balduzzi al solo profilo dell’imperizia

Secondo un consolidato leit motiv giurisprudenziale la sfera applicativa della legge Balduzzi sarebbe circoscritta alle sole ipotesi di colpa per imperizia. L’introduzione di questo ulteriore filtro selettivo in realtà non trova alcun appiglio normativo nel dato testuale e, per un verso sembra risentire dell’annoso dibattito sorto in relazione all’art. 2236 c.c., per l’altro si fonda sull’avvertita istanza di non configurare un’area di ingiustificato privilegio in favore del sanitario. La sentenza in commento si segnala all’attenzione dell’interprete in quanto contiene una prima apertura al profilo della diligenza, là dove si ritiene auspicabile che la distinzione in questione, particolarmente aleatoria, non venga considerata dirimente in ordine al già ristretto ambito di applicazione dell’art. 3 l. 8 novembre 2012 n. 189.