A volte ritornano: fucilazione e sedia elettrica quali alternative all’iniezione letale per l’esecuzione delle condanne a morte negli Stati Uniti

A proposito del recente intervento dell’assemblea legislativa della Carolina del Sud

La Carolina del Sud si è aggiunta a Mississippi, Oklahoma e Utah come quarto stato americano a consentire l’esecuzione delle condanne a morte mediante fucilazione. La legge dello stato prevede altresì che siano gli stessi condannati a morte ad indicare il proprio metodo di esecuzione scegliendo tra la sedia elettrica (nuova opzione di default), l’iniezione letale (se disponibile) e, appunto, la fucilazione.

La legge era stata approvata lo scorso anno ma solo nei giorni scorsi il Corrections Department dello stato ha reso noto che sono stati completati i lavori di ristrutturazione della ‘sala della morte’ del plotone d’esecuzione, costati oltre $53.000. Contestualmente alla conclusione dei lavori è stato notificato al Procuratore generale che si era in grado di procedere alle esecuzioni con il ‘nuovo’ metodo.

Le disposizioni legislative del 2021 sono frutto della frustrazione della maggioranza conservatrice nell’assemblea legislativa della Carolina del Sud per i dieci anni trascorsi senza che nessuno dei detenuti nel braccio della morte dello stato abbia visto la propria condanna a morta eseguita. Tale lungo iato, ormai comune nelle giurisdizioni americane non abolizioniste, è dovuto principalmente alle grandi difficoltà nel reperire i farmaci necessari per ricorrere al metodo dell’iniezione letale – per decenni di gran lunga quello più utilizzato – in forza soprattutto della riluttanza delle case farmaceutiche produttrici a vedere alcuni dei propri barbiturici impiegati nelle esecuzioni.

Questo macabro ritorno al passato nelle legislazioni di un numero crescente di stati americani si fonda sulla posizione della Corte Suprema federale statunitense che non ha mai dichiarato l’incompatibilità della pena di morte in quanto tale con la proibizione sancita dall’Ottavo Emendamento della Costituzione rispetto all’inflizione di pene crudeli e inconsuete. La Corte ha invece vietato a più riprese specifici metodi di esecuzione che, per come attuati, si erano risolti nella concreta imposizione di una pena costituzionalmente vietata. La Corte ha peraltro specificato che, essendo la pena di morte astrattamente legittima ed essendo il rischio di inflizione di una certa dose di dolore connaturato all’esecuzione delle pene capitali, l’Ottavo Emendamento non richiede che un determinato metodo di esecuzione debba essere privo di qualsivoglia rischio di inflizione di dolore per essere compatibile col dettato costituzionale. In breve, il ragionamento della giurisprudenza della Corte Suprema può essere così riassunto: fino a che la pena di morte sarà costituzionalmente legittima su di un piano astratto, un metodo legittimo per eseguirla dovrà sussistere.

Ed è proprio in forza di questa posizione che alcuni stati, allo scopo di riprendere le esecuzioni a lungo bloccate dall’impossibilità di reperire i farmaci anestetici capaci di indurre una ‘dolce’ morte, stanno tristemente ‘rispolverando’, adeguandoli alle più moderne tecnologie ed ai più recenti protocolli di sicurezza, metodi di esecuzione come la fucilazione e la sedia elettrica che si sperava fossero stati ormai consegnati definitivamente al passato.