In vigore il Regolamento dell’Unione europea relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Regolamento UE 2018/1895 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2018, entrato in vigore il 19 dicembre 2020

Il Regolamento UE 2018/1895 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 ottobre 2018, è ufficialmente entrato in vigore a decorrere dal 19 dicembre 2020.

Il Regolamento, che sostituisce le precedenti decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI, afferma anche in questo settore il principio cardine del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziali, pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione europea. Esso si applica a «tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale»: l'espressione “procedimento in materia penale” costituisce un concetto autonomo all’interno del diritto dell’Unione (interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo), riferibile a «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato», anche «in assenza di una condanna definitiva» (Considerando n. 13). Per quanto concerne l’ordinamento italiano, tale espressione è pertanto idonea a ricomprendere anche i provvedimenti di sequestro e confisca emessi nell’ambito dei procedimenti di prevenzione disciplinati dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011).