Recensione a J. Sarkin (a cura di), The Global Impact and Legacy of Truth Commissions, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2019
L’articolo ripercorre l’evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di amnistia anche alla luce della disciplina prevista negli ordinamenti tedesco e austriaco, evidenziando le peculiarità e specificità delle diverse esperienze e pratiche della clemenza generale. Il saggio, prendendo le mosse dai diversi contesti normativi nazionali e osservando la fenomenologia degli istituti in prospettiva comparata, analizza la natura e i limiti dell’esercizio legittimo del potere di clemenza
All’interno della stagione del “diritto penale massimo”, il presente contributo propone una riflessione sulla clemenza collettiva, la parte più negletta del ‘diritto punitivo’ della Carta fondamentale. A fronte della necessità di un contenimento del diritto penale, l’autore rivendica la ‘prepotente urgenza’ anche di provvedimenti di clemenza, in particolare l’amnistia. Ripercorrendo le ragioni che la dottrina storicamente ricollegava a tale istituto, l’autore ne propone qui un utilizzo quale vero e proprio strumento di politica criminale, indicando anche nello specifico le caratteristiche che il provvedimento di amnistia dovrebbe avere.
Questo articolo affronta la controversia sull’istituto dell’amnistia nel diritto internazionale. Tradizionalmente, l’amnistia era considerata la sostanza della pace e sussisteva una presunzione di legittimità dell’amnistia nel diritto internazionale. Nelle ultime due decadi, parte della dottrina e le corti regionali per i diritti umani hanno raggiunto la conclusione opposta, affermando l’esistenza di un divieto di amnistia in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani. In quest’ottica, l’amnistia non sarebbe più un’opzione legittima al fine di consentire una pacifica transizione alla democrazia, in seguito a un conflitto o in seguito a una dittatura. L’articolo descrive tale evoluzione e analizza sia le motivazioni di chi sostiene un tale divieto, che le conseguenze sul concetto di potestà punitive, le relazioni fra diritti individuali e diritto, nonché fra diritto penale e democrazia
Nel saggio l’Autore indaga il rapporto che intercorre tra il decorso del tempo e i diversi paradigmi del diritto punitivo, mettendo in evidenza come mentre vendetta e amnistia sono due paradigmi – per così dire – temporalmente assoluti, in cui, rispettivamente, memoria e oblio tendono a prendere il totale sopravvento, riconciliazione e punizione mediante giurisdizione sono invece due paradigmi – per così dire – temporalmente relativi, in quanto non solo memoria e oblio convivono, ma si pone anche la necessità di un loro sapiente equilibrio. E mentre nel paradigma della riconciliazione la convivenza risulta essere più “pacifica” e l’equilibrio più agevole da raggiungere, in quello della punizione mediante giurisdizione si viene a creare una vera e propria tensione dove invece il delicatissimo equilibrio è molto difficile da ottenere, soprattutto in una fase storica come questa, in cui la prescrizione viene sempre più concepita come istituto da neutralizzare a tutto vantaggio della manifestazione dell’interesse punitivo, riaffacciandosi così l’idea di una “giustizia infinita” propria del paradigma vendicatorio.
Sebbene negli ultimi anni siano state adottate alcune misure per cercare di alleviare l'impunità dei crimini commessi durante la Guerra Civile Spagnola e il Franchismo (in particolare, la cosiddetta "Legge di Memoria Storica" del 2007), resta il fatto che, in ambito penalistico, l’unico provvedimento esistente è l'amnistia del 1977, che ha lasciato impuniti, tra gli altri, più di 100.000 casi di sparizioni forzate. Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di avviare procedimenti penali in relazione ad esse. In questo lavoro si espongono i numerosi ostacoli che questi tentativi hanno affrontato, mettendo alla luce questioni come il ricorso controverso ai crimini contro l'umanità in sede di qualificazione dei fatti, la prescrizione dei crimini o l'estensione della clemenza, sia nei casi di sparizioni forzate sia in quelli dei cosiddetti "bambini rubati".