La Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite il contrasto interpretativo delineatosi sulla classificazione quali circostanze “ad effetto speciale” delle circostanze c.d. “indipendenti” che, pur senza essere caratterizzate da una incidenza frazionaria sulla pena, prevedono una sanzione edittale che, rapportata alla cornice edittale del reato-base, non determina una variazione modificativa superiore ad un terzo (nella specie: l’art. 609 ter c.p., in relazione all’art. 609 bis c.p.). Nell’attesa di questa prossima pronuncia, vengono sviluppate alcune osservazioni che portano a ritenere più fondata la classificazione di tali ipotesi quali circostanze “ad effetto comune”.
In seguito all’inserimento del delitto di favoreggiamento personale nell’elenco tassativo dei reati presupposto dell’art. 376 c.p., operato con la l. 94/2009, non è più punibile la ritrattazione del c.d. favoreggiamento-mendacio, anche aggravato ex art. 7, d.l. 152/1991. Nei giudizi ancora pendenti dinanzi alla Suprema Corte, in applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole di cui all’art. 2, comma 4 c.p., l’eventuale ritrattazione tempestiva intervenuta in precedenza può ugualmente essere considerata effettiva e determinare la non punibilità del favoreggiamento-mendacio. In tale caso, se risulti già provata nei precedenti gradi di giudizio la sussistenza delle condizioni di fatto della causa di non punibilità di cui all’art. 376 c.p., la Corte può disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello di condanna ai sensi dell’art. 609, comma 2 c.p.p.
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a tale conclusione inducono sia l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, sia il criterio logico-sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.