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ISSN 2611-8858

Temi

Colpa

Pandemia e responsabilità colposa

Contributo originariamente pubblicato in italiano su Sistema Penale il 26 aprile 2020. Viene qui tradotto, con l’autorizzazione di Sistema Penale, dal prof. Fernando Londoño Martínez dell’Universidad Diego Portales, Santiago de Chile

Il percorso di depenalizzazione dell’errore medico

Con la sentenza delle Sezioni unite “Mariotti” il percorso di depenalizzazione dell’errore medico è giunto ad un punto fermo. La fotografia dello stato della “colpa medica” che emerge da tale pronuncia, tuttavia, è assai diversa da quanto si poteva pensare (e auspicare) prima dell’approvazione delle due riforme che, nel giro di pochi anni, hanno interessato il perimetro delle responsabilità penali degli esercenti le professioni sanitarie. In una prospettiva storica, che prende le mosse dal declino della medicina moderna e dalla sovraesposizione giudiziaria che ne è conseguita per gli operatori sanitari, l’Autore ripercorre criticamente le tappe di tale percorso, registrando più di un’inattesa battuta d’arresto. A conclusione dell’analisi viene segnalato come, paradossalmente, l’eredità di tali riforme potrebbe essere costituita, più che da una diretta restrizione dell’area della punibilità, da una rinnovata “cultura” dell’illecito colposo in ambito sanitario.

Profili penalistici delle self-driving cars

Lo sviluppo dell’autonomous driving sta compiendo passi da gigante in altri paesi e recentemente ha toccato anche l’Italia. Il presente lavoro mira a fornire un quadro generale dei possibili futuri profili di intersezione tra tale tematica e il diritto penale.

L’utilizzo dello smartphone alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali: l’accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. file di log.

Il crescente fenomeno della distrazione tecnologica del conducente alla guida di veicoli ha reso necessario che, in caso di scontro con esiti lesivi di beni primari, si volgesse l’attenzione allo smartphone contestualmente ai rilievi descrittivi. Così alcune Procure della Repubblica hanno emanato direttive finalizzate a contenere abusi degli organi di polizia giudiziaria, senza pregiudicare l’accertamento delle responsabilità penale per i delitti di omicidio e lesioni colpose stradali. In questo quadro si rileva l’utilità del file di log, documento digitale auto-generato dal dispositivo che annota le operazioni di dialogo tra utente-apparecchio secondo sequenze temporali tracciando cronologicamente l’utilizzo compiutone dal conducente. I file di log, anche con riferimento alle applicazioni di messaggistica istantanea, hanno un focus investigativo limitato al se e quando vi è stato l’uso dello smartphone o della singola applicazione, impedendo una generalizzata indagine sulle informazioni salvate nel dispositivo. Ancora discusse risultano invece le modalità procedimentali di acquisizione dei dati informatici, per le quali il diritto vivente pare dimenticare il carattere volatile e alterabile della digital evidence.

Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino

Il caso concernente il disastro della nave turistica Costa Concordia riveste particolare interesse penalistico nell’ottica dei confini concettuali della colpa con previsione dell’evento ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza definitiva della Cassazione ha affrontato dal punto di vista del discrimine con la forma immediatamente “inferiore” di colpa, quella semplice o comune, anziché con l’ipotesi di elemento psicologico “superiore”, il dolo eventuale. L’analisi dell’arresto in discorso rappresenta, così, un’occasione propizia per recuperare una nozione più comprensiva della forma aggravata di colpa, non appiattita sui profili discretivi con il dolus eventualis, ed altresì per saggiare l’impatto del dictum delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp sulla successiva elaborazione giurisprudenziale.

Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza

Oggetto di questo contributo è la rilevanza attribuita alle c.d. migliori tecniche disponibili (Best available techniques) nella previsione e nell’accertamento degli illeciti penali in materia di ambiente. Per affrontare tale problematica occorre anzitutto chiarire cosa siano le BAT e come operino nel sistema ambientale, per poi valutare in che termini esse interessino il diritto penale. La risposta a quest’ultima domanda non potrà prescindere da una riflessione sulla natura delle BAT, la cui individuazione, apparentemente frutto di una scelta meramente tecnica, coinvolge anche considerazioni politico-economiche.

Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali

La disciplina dei delitti ambientali inseriti nel codice penale induce ad interrogarsi intorno ad alcune questioni relative alla colpevolezza ed ai rapporti tra essa e la pena. In particolare, l’ambigua formulazione del nuovo art. 452-ter c.p. impone di verificare se gli eventi morte e lesioni personali debbano imputarsi a titolo di colpa. Inoltre, l’art. 452-quinquies c.p. stimola interessanti riflessioni sulla proporzione tra colpevolezza e pena.

Il ruolo del principio di precauzione nel “nuovo” diritto penale dell’ambiente

La l. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie delittuose e un nuovo Titolo VI bis nel Codice Penale, al fine di tutelare in varie gradazioni e forme il bene giuridico ambiente, la vita e l’integrità fisica dei consociati, nonché la possibilità che i reati ambientali siano sottoposti ad un meccanismo di degradazione dell’illecito penale ovvero ci si possa avvalere di altri strumenti politico–criminali, come l’aggravante ambientale, già utilizzati con successo in altri ambiti. Nonostante, tuttavia, numerose modifiche abbiano interessato anche il D. Lgs. n. 152 del 2006, deve registrarsi che il legislatore del 2015 non abbia chiarito il ruolo del principio di precauzione nel diritto penale dell’ambiente. Lungi dall’essere confinato in uno spazio ristretto, come gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità – che ha ammonito in ordine ad un suo “corretto” utilizzo – hanno suggerito, esso potrebbe conoscere un’espansione e contribuire anche all’incremento dell’area di rilevanza penale in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quinquies c.p.