Nell’attuale scenario tecnologico si registra una tendenza crescente alla digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia e alla sostituzione del lavoro dell’homo juridicus con il software. Ciò che potrebbe essere considerato un fattore di semplificazione e modernizzazione, fa sorgere innumerevoli questioni nel momento in cui a essere “rimpiazzate” siano le attività più sensibili, tra cui la valutazione del giudice sulla specie e sulla quantità di pena da irrogare al caso concreto. L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire al lettore un quadro ricognitivo dell’evidence-based sentencing nel processo penale statunitense, con particolare riguardo alla valutazione algoritmica della pericolosità del reo. Analizzando la questione in chiave comparatistica con l’ordinamento italiano, l’utilizzo di questi strumenti rischia di collidere con le garanzie del giusto processo e di scontrarsi con alcuni principi cardine dell’ordinamento processuale. Ciononostante, l’Autore ritiene che sarebbe auspicabile, entro certi limiti e con il rispetto delle doverose accortezze, l’introduzione di tecniche di valutazione attuariale del rischio ai fini della commisurazione della pena.
Le recenti sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia (TPIJ) nei confronti di Karadžić e Mladić ripropongono il tema delle circostanze attenuanti in diritto internazionale penale. Il presente contributo si discosta dalla dottrina maggioritaria che, a fronte di uno studio quantitativo sulle attenuanti, ha giudicato incoerente la prassi del TPIJ, e propone un modello interpretativo fondato sul presupposto che esiste una correlazione fra le finalità della pena perseguite nel caso concreto e le attenuanti. La ricerca empirica condotta evidenzia una chiara tendenza, nel cui solco si pongono le sentenze in commento, verso finalità di espressive della pena e, in armonia con queste, la prevalenza di attenuanti che dimostrino l’internalizzazione da parte del reo delle norme del diritto internazionale.