La sentenza qui annotata – nel giudicare un caso in cui uno dei due coimputati si era prefigurato la commissione di un reato diverso (e meno grave) di quello commesso dall’altro complice – ravvisa un’ipotesi di c.d. concorso anomalo di persone, correttamente subordinando la responsabilità ex art. 116 c.p. ad una valutazione di prevedibilità in concreto del reato diverso, così aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale che interpreta il suddetto articolo in modo sostanzialmente conforme al principio di colpevolezza.
La legge 17 aprile 2014, n. 62 ha profondamente modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416 ter c.p., intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, ampliandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola in maniera proporzionata e ragionevole. Sotto il primo profilo, infatti, ha dilatato la gamma dei fatti punibili, includendovi l’accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell’erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all’art. 416 bis c.p. in ragione del diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate.
Il contributo analizza criticamente la qualificazione del ‘concorso esterno’ in associazione mafiosa come reato (eventualmente) permanente, nei casi in cui l’attività esecutiva dell’accordo tra l’extraneus ed il sodalizio intervenga a distanza di tempo da esso. L’A., dopo avere ripercorso le pronunce di legittimità che propongono siffatta ricostruzione – soffermandosi in particolare sulle argomentazioni spese nella più recente, la nota sentenza Dell’Utri – evidenzia come la stessa appaia incompatibile con il paradigma tipologico scolpito dalle Sezioni unite nella Mannino, che è propriamente ‘altro’ rispetto agli esiti dell’operazione di ‘innesto’ della clausola di cui all’art. 110 c.p. sul tronco di tipicità del reato associativo. Si propone, dunque, una soluzione interpretativa che, fondandosi sulla distinzione tra accordi ‘causali’ e ‘non causali’, preservi il carattere istantaneo e causalmente orientato del ‘concorso esterno’, ricorrendo alternativamente agli istituti dell’antefatto e del postfatto non punibili ovvero della continuazione criminosa. Infine, analizzando una Autorevole posizione della dottrina, che, sulla base di argomenti diversi da quelli usati dalla giurisprudenza, pure ricostruisce in chiave di permanenza il ‘concorso esterno’, si ribadisce come la ‘messa a disposizione’ del clan costituisca elemento probante la partecipazione associativa e non argomento spendibile per argomentare il carattere permanente del reato.