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ISSN 2611-8858

Temi

Concorso di reati

Concorso di norme e reati complessi nella legislazione penale italiana: il particolare riferimento all’art 84

I reati complessi non hanno perso la loro rilevanza nel diritto penale italiano e spagnolo. Il loro studio è ancora oggi necessario e opportuno. L'emergere di ipotesi diversificate di complessità ascritte ad aspetti valoriali rende necessaria un'analisi delle relazioni strutturali e concorsuali di questa tipologia di reati, in modo da aggiornare i rudimenti dogmatici con cui si è finora affrontata la loro applicazione e interpretazione. In questo senso, è utile esaminare la dottrina e la giurisprudenza italiana, che hanno compiuto grandi progressi sulla linea di quello che è stato qui definito un doppio giudizio di concorrenza normativa, in cui gli istituti della complessità e della plurioffensività si mostrano finalmente organizzati in ordine logico-sistematico.

L’unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crasi mal riuscita

La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l’abrogato art. 346, secondo comma, e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell’escludere tale rapporto di continuità, sconfessando l’intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell’art. 346-bis, la Cassazione offre lo spunto per ridiscutere l’interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento illecito di una capacità di influenza e sul potenziale danno arrecato ai terzi che non abbiano pari accesso ai meccanismi decisionali della pubblica amministrazione. Da qui, seri dubbi sull’unificazione realizzata dalla l. c.d. “spazzacorrotti”, che appare forzata e poco adeguata alla realtà da regolare.

Il concorso tra associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: alla ricerca di una razionale repressione del fenomeno

Il lavoro analizza il tema dei rapporti tra le fattispecie associative di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.p.r. n. 309/90, sottoponendo a critica l’orientamento giurisprudenziale che riconosce pacificamente il concorso formale tra i due reati, così determinando un automatismo sanzionatorio in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Si evidenzia, in particolare, come l’applicazione di criteri di risoluzione del conflitto apparente di norme basati su giudizi di valore, anziché logico-strutturali, consentirebbe nella specie di addivenire a soluzioni più equilibrate sotto il profilo del quantum di pena da irrogare, oggi del tutto sproporzionato rispetto al disvalore concreto del fatto associativo in conseguenza dell’atteggiamento della giurisprudenza e delle scelte del legislatore.

Elusione, progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno “a lato” su tre topoi in materia

Il presente contributo, ripercorrendo gli argomenti sviluppati dalla Cassazione (sez. V, sentenza n. 36859 del 16 gennaio 2013, dep. 6 settembre 2013) nel corposo ed approfondito iter motivazionale, focalizza l’analisi su tre questioni di stringente attualità in campo penaltributario. Anzitutto, si sofferma sul lungo e particolarmente circostanziato obiter dictum in materia di elusione fiscale, col quale la Corte, discostandosi dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. II, n. 7739/2012; Cass. pen. sez. III, n. 19100/2013), ritiene penalmente irrilevanti le condotte elusive in assenza di comminatorie specifiche di sanzioni penali, indicative di un’esplicita volontà legislativa di incriminazione. In secondo luogo, si concentra sul reale perimetro di operatività dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 (e, specularmente, sui casi di possibile concorso dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000): la Corte, aderendo all’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, opta per una lettura restrittiva della norma, non scevra, tuttavia, di profili di criticità. Infine, si esaminano le conclusioni in tema di indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000), laddove la quinta sezione, condivisibilmente accedendo ad una nozione rigorosa di specialità unilaterale in astratto, esclude qualsiasi continuità normativa con la fattispecie di truffa originariamente contestata.