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ISSN 2611-8858

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Confisca

La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello (Corte Cost. n. 24/2019)

Nell’ambito di un proficuo “dialogo tra le Corti” e del c.d. costituzionalismo multilivello la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, in attuazione delle indicazioni della sentenza della Corte Edu De Tommaso, ha dichiarato l’incostituzionalità della categoria dei destinatari di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 (“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”) nonostante lo sforzo di interpretazione tassativizzante, offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte; la Corte, inoltre, - perlomeno in relazione alle misure patrimoniali – contesta la mancanza di ragionevolezza di tale fattispecie, nel senso che ritiene il generico riferimento a traffici delittuosi non idoneo a fondare quella presunzione di illecito arricchimento su cui si fondano le misure patrimoniali. La Corte Costituzionale - attribuendosi un deciso ruolo conformativo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di tutela delle garanzie, da una parte, e delle istanze efficientiste sottese alle misure di prevenzione, dall’altra – salva l’ipotesi di pericolosità generica di cui all’art. 4, c. 1, lett. b, con una problematica operazione di ortopedia giuridica. Il contributo critica in maniera decisa la sentenza della Corte Costituzionale laddove attribuisce una mera natura ripristinatoria alla confisca di prevenzione e alla confisca allargata ex art. 240 bis c.p. - species dell’unico genus della “confisca dei profitti sospetti” – , con l’evidente fine di negarne “la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva” e sottrarle allo “statuto costituzionale e convenzionale delle pene” o meglio della “materia penale” nell’accezione ampia riconosciuta dalla Corte Edu, complice del resto in tale atteggiamento di equilibrismo politico volto a preservare l’efficienza di tali misure

El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia. En busca de las garantías perdidas

Nel settore del contrasto alla corruzione in Italia, l’istituto della confisca dei proventi illeciti, nell’ultimo ventennio, si è frantumato in un arcipelago di strumenti ablativi, con presupposti e principi direttivi assai eterogenei. La logica che ispira questo processo di differenziazione è sostanzialmente efficientista e mette a rischio le garanzie fondamentali del diritto penale e più in generale dello Stato di diritto

Le 'nuove' misure di congelamento nazionali e il traffico di capitali volti al finanziamento del terrorismo

Sulla falsariga del blacklisting sovranazionale, il legislatore italiano ha introdotto con D. Lgs. n. 90/2017 le misure di congelamento nazionali, votate alla prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo. Si affaccia sulla scena nazionale un nuovo strumento di controllo dei flussi di capitali che – realmente o virtualmente – attraversano il Mediterraneo per sostenere l’azione dell’ISIL o di altre organizzazioni terroristiche. Il contributo muove dall’analisi della nuova norma e, inquadrata la novella nell’ambito delle misure di prevenzione a carattere interdittivo, si interroga sulla sua compatibilità con i principi che ne governano il funzionamento, evidenziandone le criticità: da un lato, il deficit di giurisdizionalizzazione, dall’altro, le incertezze legate al giudizio di pericolosità. Il vuoto di tutela che grava sul soggetto listato spinge a domandarsi se la misura sia espressione di un adeguato e legittimo bilanciamento tra security e liberty.

Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo d’insieme

La lotta all’accumulo di ricchezza illecita trova nella confisca lo strumento principale d’intervento: strutturalmente “mutevole” e finalisticamente eclettica, la confisca assume tratti camaleontici che le consentono di adattarsi a molteplici scopi differenti, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione. La confisca è in tal senso la manifestazione più emblematica di quel modello di diritto penale ‘moderno’, votato all’efficienza contrastiva, al quale sembra tendere la politica criminale degli ultimi anni. Il presente contributo mira a tratteggiare le coordinate essenziali per orientare l’interprete all’interno del vasto e complesso panorama ablatorio esistente.

Osservazioni in ordine all’accertamento probatorio nelle ipotesi di confisca

L’autore, passate in rassegna le differenti tipologie di confisca presenti nell’ordinamento italiano, e soffermatosi con particolare attenzione su quelle c.d. per sproporzione, analizza i differenti requisiti per applicare le differenti tipologie di. Dall’analisi emerge la tendenza da parte del legislatore di svincolare sempre di più l’accertamento dalla applicazione della misura ablatoria; simile tendenza, però, rischia di avere ripercussioni negative proprio sulla presunta efficacia del nuovo paradigma punitivo fondato sulla confisca.

Sequestro preventivo e confisca quali strumenti di contrasto del traffico di migranti in ambito europeo e internazionale

Nel contrasto del traffico di migranti attraverso gli strumenti penalistici, il sequestro preventivo e la confisca dei mezzi impiegati per la commissione del reato e dei proventi dello stesso rivestono un ruolo particolarmente significativo. La necessità di fronteggiare delitti spesso commessi da soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali operanti in una pluralità di Stati, e le quali agiscono in modo tale da eludere la giurisdizione dello Stato di arrivo dei migranti, rendono indispensabili forme di cooperazione in ambito europeo e internazionale. Il presente lavoro prende in esame gli aspetti di tale collaborazione ritenuti di maggiore rilievo, cercando di porre in evidenza alcuni profili problematici connessi alle peculiari caratteristiche del fenomeno criminoso in esame.

Discrezionalità del giudice e automatismi: profili problematici nel sistema delle misure di sicurezza

Si parla di discrezionalità tutte le volte in cui si riconosce al giudice un dovere (conoscitivo) e un potere (dispositivo) finalizzato al raggiungimento di uno scopo predefinito dal legislatore. In questa ampia definizione, si contempla anche il potere del giudice penale di applicare le misure di sicurezza. Il presente contributo ripercorre le tappe fondamentali del percorso seguito dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il quale si è giunti alla rimozione di presunzioni ed automatismi caratterizzanti l’originario impianto delle misure di sicurezza personali. Non senza un accenno agli interrogativi che si sono posti all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. n. 52/2014 (conv. l. n. 81/2014), con il quale il legislatore ha inteso porre fine ai c.d. “ergastoli bianchi”. Si farà, poi, menzione alla questione della graduabilità da parte del giudice penale di una particolare forma di confisca - istituto nato quale misura di sicurezza patrimoniale ma che oggi assume sempre più frequentemente un “volto punitivo” - . Ciò che si intende dimostrare è come, anche nell’ambito delle misure di sicurezza, sia presente la tendenza del legislatore a limitare (o eliminare) la discrezionalità del giudice e come questa tendenza mal si combini con la funzione dell’istituto e, prima ancora, con i principi costituzionali.

La motivazione del decreto che dispone il sequestro “impeditivo"

La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un’elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo” o “tipico”. Attraverso la motivazione del relativo provvedimento, il giudice dovrebbe rendere conto, alla collettività e ai soggetti interessati alla vicenda cautelare, dell’itinerario logico e giuridico compiuto. Al fine di verificare se tale garanzia sia sostanzialmente rispettata, si rende necessaria una ricognizione della materia, anche per porre ordine nella congerie degli orientamenti giurisprudenziali e comprendere le prospettive di sviluppo dell’istituto in esame.

Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura

Le Sezioni Unite riaffermano la natura preventiva dell’ipotesi di confisca attualmente prevista dal c.d. “codice antimafia”, nonostante l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ne attesti sempre più nitidamente una diversa funzione di neutralizzazione dei profitti di provenienza illecita, indipendentemente dalla pericolosità dei beni e dei destinatari. Rimangono aperti, quindi, gli interrogativi circa l’esatta collocazione sistematica di tale istituto ed i limiti che devono presidiarne l’applicazione, anche alla luce della sua progressiva estensione ad ipotesi delittuose estranee al fenomeno mafioso.