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ISSN 2611-8858

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Congelamento dei capitali

In vigore il Regolamento dell’Unione europea relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Regolamento UE 2018/1895 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2018, entrato in vigore il 19 dicembre 2020

Le 'nuove' misure di congelamento nazionali e il traffico di capitali volti al finanziamento del terrorismo

Sulla falsariga del blacklisting sovranazionale, il legislatore italiano ha introdotto con D. Lgs. n. 90/2017 le misure di congelamento nazionali, votate alla prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo. Si affaccia sulla scena nazionale un nuovo strumento di controllo dei flussi di capitali che – realmente o virtualmente – attraversano il Mediterraneo per sostenere l’azione dell’ISIL o di altre organizzazioni terroristiche. Il contributo muove dall’analisi della nuova norma e, inquadrata la novella nell’ambito delle misure di prevenzione a carattere interdittivo, si interroga sulla sua compatibilità con i principi che ne governano il funzionamento, evidenziandone le criticità: da un lato, il deficit di giurisdizionalizzazione, dall’altro, le incertezze legate al giudizio di pericolosità. Il vuoto di tutela che grava sul soggetto listato spinge a domandarsi se la misura sia espressione di un adeguato e legittimo bilanciamento tra security e liberty.

Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca”

La proposta di Regolamento UE, 21-12-2016, per il mutuo riconoscimento di tutti i tipi di sequestro e confisca (estesa, nei confronti dei terzi e senza condanna), purchè emanati nell’ambito di un procedimento “penale” e con le relative garanzie, assume un notevole impatto in termini di politica criminale europea innanzitutto per lo strumento legislativo prescelto, - il regolamento ai sensi dell’art. 82, c. 1 TFUE, direttamente vincolante, che suscita però qualche perplessità -, e per l’imposizione del mutuo riconoscimento rispetto a forme di confisca senza condanna non contemplate nella Direttiva n. 42/2014 (che prevede solo l’ipotesi di fuga e malattia) e non adotate dagli Stati membri, superando i dubbi circa la possibilità di utilizzare a tal fine la decisione quadro 783/2006. Si tratterebbe di una svolta epocale in termini di efficienza della cooperazione giudiziaria, ferma l’ambiguità del concetto di “criminal proceeding”, rispetto ai procedimenti ibridi presenti nel settore. Il modello di riferimento è la confisca autonoma ex art. 76 a) c. 1 StGB (già in vigore), ma soprattutto c. 4 prevista dal progetto di riforma tedesco BReg418/16. Il Regolamento potrebbe rappresentare una sfida verso una completa giurisdizionalizzazione in chiave penalistica dei procedimenti volti ad adottare forme di confisca senza condanna, per garantirne il reciproco riconoscimento.

Le misure patrimoniali antiterrorismo alla prova dei principi dello stato di diritto

La compatibilità con i diritti umani delle procedure applicative delle misure antiterrorismo imperniate sul sistema del blacklisting è questione nuovamente rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sulla scia della nota vicenda Kadi, in cui il giudice europeo ha sancito la primazia dei diritti fondamentali sull’esigenze di lotta al terrorismo, si pongono le conclusioni dell’Avvocato generale in merito ai ricorsi del Consiglio dell’UE avverso le sentenze con cui il Tribunale ha annullato le decisioni che dispongono il congelamento di capitali nei confronti di Hamas e Liberation Tigers of Tamil Eelam. Appare inoltre interessante soffermarsi sui rapporti tra la misura del congelamento e le nazionali misure del sequestro e della confisca di prevenzione, applicabili anch’esse a coloro i cui nominativi sono iscritti nelle liste. Da tale confronto pare emergere una prassi nazionale, seppur controversa, più garantista a dispetto di quelle oltre confine, poiché volta a prediligere il ricorso a misure giurisdizionali, i cui procedimenti applicativi appaiono più rispettosi dei principi di difesa e del contraddittorio ed imperniati su di uno standard probatorio maggiormente consistente.