Una breve presentazione del libro
Svolgere un’analisi criminologica in materia di cybercrime è attività complessa: del resto, ad essere complessi sono i concetti stessi di criminale informatico (in generale) e di hacker (in particolare). Dopo aver accennato alle tre principali macro-categorie di hackers (black hat, grey hat e white hat), si tenterà, dunque, di individuare una teoria criminologica unitaria, in grado di sintetizzare le varie anime di tale categoria delinquenziale. In questo senso, riemergono con sorprendente attualità alcuni studi criminologici sviluppati nel secolo scorso: si allude alla c.d. “teoria della neutralizzazione”, che, pur non essendo stata pensata per le tematiche relative al cybercrime, appare sovrapponibile a detta species criminosa. Secondo questa teoria, esisterebbero una serie di processi psicologici che conducono ad un azzeramento di valori al fine di neutralizzare la controspinta morale alla commissione del reato. Si dimostrerà come un simile procedimento risulti facilitato dalle caratteristiche dei reati informatici, che, dunque, si rivelano fattispecie altamente criminogene. Infine, si segnalerà come gli elementi rafforzativi della desensibilizzazione degli hackers riverberino altresì non trascurabili conseguenze sul più ampio tema delle funzioni della pena, depotenziando la tradizionale efficacia generalpreventiva e specialpreventiva della repressione ed imponendo al legislatore una maggiore attenzione verso rimedi preventivi di tipo alternativo.
La profilazione dell’autore del reato viene spesso considerata come un valido strumento di supporto all'accertamento penale. Si tratta, del resto, di una disciplina densa di suggestioni che oggi impiega anche nuove tecnologie, intelligenza artificiale, banche dati sofisticate e inedite forme di analisi della scena criminis. Eppure, il giurista più attento non può che rimanere scettico nei confronti di un uso non controllato di tale metodica. Non solo per la sua limitata caratura scientifica, ma anche in ragione del rischio che, attraverso il profiling, vengano di fatto aggirati o erosi alcuni canoni fondamentali del nostro sistema processuale penale.
L’evoluzione quantitativa e qualitativa delle opportunità ludiche nell’ambito del gioco d’azzardo sta comportando, in questi anni, l’implementazione del volume complessivo degli affari legali e illegali del settore e l’incremento del numero delle persone affette da disturbo patologico da gioco d’azzardo. Cresce infatti, secondo le rilevazioni empiriche, la quantità di soggetti ludopatici e, tra questi, la quota di coloro che mettono in atto condotte a rischio, devianti o antigiuridiche, per le quali essi sono chiamati a rispondere, sul piano della responsabilità individuale, dei reati commessi. Il presente lavoro, attraverso l’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità edita in Italia, cerca di verificare ‘se’ e ‘come’ la prassi giudiziaria ha trattato la questione del disturbo da gioco d’azzardo rispetto al tema dell’imputabilità, fornendo indicazioni utili a tutti coloro che, per motivi di studio o per esigenze di pratica professionale, possono essere interessati all’argomento.
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Nella prima parte di inquadramento generale del fenomeno vengono analizzati i profili giuridici, criminologici e antropologici che sorreggono le nozioni di violenza di genere e di femminicidio. La c. d. violenza di genere racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso tipo (omicidio, maltrattamenti, stalking, percosse, lesioni), accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. Quanto al femminicidio, che fa proprio (o contiene in sé) il concetto culturale di violenza di genere, è un’espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell’autore. La seconda parte del lavoro si indirizza più specificamente a chiarire significato e contesti del rapporto fra violenza di genere e diritto penale. Il tema offre spunti di riflessione sulla questione se introdurre all’interno del nostro ordinamento, in aggiunta a quello letteralmente e politicamente “neutro” di omicidio, un reato ad hoc di femminicidio (o femicidio), come omicidio di donne da parte di uomini “perché donne”, dunque in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto.