Nell’ambito di un proficuo “dialogo tra le Corti” e del c.d. costituzionalismo multilivello la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, in attuazione delle indicazioni della sentenza della Corte Edu De Tommaso, ha dichiarato l’incostituzionalità della categoria dei destinatari di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 (“coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”) nonostante lo sforzo di interpretazione tassativizzante, offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte; la Corte, inoltre, - perlomeno in relazione alle misure patrimoniali – contesta la mancanza di ragionevolezza di tale fattispecie, nel senso che ritiene il generico riferimento a traffici delittuosi non idoneo a fondare quella presunzione di illecito arricchimento su cui si fondano le misure patrimoniali. La Corte Costituzionale - attribuendosi un deciso ruolo conformativo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di tutela delle garanzie, da una parte, e delle istanze efficientiste sottese alle misure di prevenzione, dall’altra – salva l’ipotesi di pericolosità generica di cui all’art. 4, c. 1, lett. b, con una problematica operazione di ortopedia giuridica. Il contributo critica in maniera decisa la sentenza della Corte Costituzionale laddove attribuisce una mera natura ripristinatoria alla confisca di prevenzione e alla confisca allargata ex art. 240 bis c.p. - species dell’unico genus della “confisca dei profitti sospetti” – , con l’evidente fine di negarne “la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva” e sottrarle allo “statuto costituzionale e convenzionale delle pene” o meglio della “materia penale” nell’accezione ampia riconosciuta dalla Corte Edu, complice del resto in tale atteggiamento di equilibrismo politico volto a preservare l’efficienza di tali misure
La sentenza della CEDU De Tommaso c. Italia ha finalmente aperto un varco nell’asfittica disciplina delle misure di prevenzione personali, giudicando contrastanti con l’art. 2, Protocollo 4 add. CEDU le c.d. fattispecie di pericolosità generica in ragione della loro assoluta indeterminatezza. Fino a questo momento gli effetti di questa decisione si sono propagati sulle misure di prevenzione patrimoniali basate sugli stessi imprecisi indici; all’orizzonte si profila, ora, la loro possibile estensione anche al campo attiguo delle interdittive antimafia. Più precisamente, sulla scorta di questa decisione di Strasburgo, potrebbe essere posta una questione di legittimità costituzionale dell’interdittiva c.d. generica contemplata dall’art. 84, comma 4 lett. d) ed e) d.lgs. 159/2011 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU: i presupposti applicativi che in questo caso legittimano la limitazione del diritto di proprietà sono, infatti, ancor più vaghi di quelli delle ipotesi di pericolosità generica, consistendo unicamente negli “accertamenti disposti dal Prefetto”.