Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non soltanto la condotta di accesso ad un sistema informatico protetto senza autorizzazione, ma anche quella di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per le quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita. In questi casi, infatti, il soggetto agente è stato ammesso dal titolare del sistema solo a determinate condizioni, in assenza o in violazione delle quali le condotte di accesso o mantenimento nel sistema non possono considerarsi assentite dall’autorizzazione ricevuta. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell’integrazione del reato, rileva l’oggettiva violazione delle prescrizioni e dei limiti posti dall’avente diritto a condizione dell’accesso e non anche lo scopo – lecito o illecito esso sia – che ha motivato l’ingresso a sistema).