Comunicato stampa, decisioni nn. 202207368/1 e 202300521/1 del 26 aprile 2023
La Costituzione italiana, oltre a sancire l’inviolabilità della libertà personale (art. 13, c. 1), riconosciuta all’individuo in quanto tale, si premura di istituire fondamentali garanzie a suo presidio all’insegna della distinzione dei “ruoli” tra gli organi di indirizzo politico e giurisdizionali (art. 13, c. 2). Coerentemente, ogni misura afflittiva, eventualmente anche meno stringente della sanzione penale, deve dimostrarsi rispettosa delle garanzie costituzionali, sia in termini formali (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione) che sostanziali (intesi quali rispetto dei fondamentali principi della ragionevolezza, della proporzionalità e della dignità umana, ex artt. 2-3). Sulla scorta di questa ricostruzione logico-sistematica del testo costituzionale, sembra lecito avanzare dubbi di costituzionalità in ordine alle previsioni normative in materia di immigrazione, con particolare riguardo all’istituto del “trattenimento” dello straniero entrato irregolarmente in Italia
A fronte dell’espansione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali, il ruolo della giurisprudenza e della dottrina è quello di guardiano delle garanzie individuali. In un contesto di misure di prevenzione in espansione, appare poco realistico immaginare un sistema penale privo della prevenzione prater delictum. La soluzione preferibile è quella di limitare il ricorso a queste misure, vagliando attraverso la rigorosa applicazione del principio di proporzione i presupposti di applicazione e gli effetti che la misura produce sulla libertà personale, direttamente o indirettamente attraverso la violazione delle prescrizioni imposte
La debolezza dei diritti fondamentali della persona psichicamente sofferente, all’interno di contesti di cura pervasi da culture e modelli organizzativi restraint, pone da tempo una delicata questione etica e giuridica, sulla quale si iniziano a registrare alcune importanti prese di posizione da parte della magistratura. Significativa è la recente sentenza della Corte di cassazione, che ha ricondotto la giustificazione della contenzione meccanica alla scriminante dello stato di necessità sulla base di ragioni costituzionali, sistematiche e bioetiche, da tempo proposte dalla dottrina
La salute mentale e le libertà sono interconnesse. Nella storia della psichiatria al contrario sono stati prevalenti l'esercizio del controllo sociale e dell'assoggettamento psicologico. La costrizione all'interno di strutture chiuse, come furono gli ospedali psichiatrici, e come sono molti degli attuali servizi psichiatrici ospedalieri, è causa di ulteriori patologie. In sintonia con la democratizzazione cui andarono incontro tutte le professioni liberali molti psichiatri ripresero i fili di un'altra storia che dall’Ottocento coniugava libertà plurali e terapie. Il movimento per la salute mentale contribuì alla stesura delle leggi 180 ed 833 che chiusero i manicomi e integrarono salute fisica e salute mentale nelle Unità Sanitarie Locali. La salute, per la regionalizzazione ed aziendalizzazione del SSN è stata affidata al Mercato. Ciò ha messo in crisi la cultura e l'organizzazione dei servizi per la salute mentale
L’odierno status dei richiedenti protezione ricorda, arendtianamente, quello di soggetti titolari di diritti umani solo astrattamente ma concretamente sprovvisti di qualsiasi tutela. Questa condizione di apolidia di fatto è anche il frutto dalla perdita di autonomia giuridico-dogmatica dell’asilo costituzionale la cui finalità originaria era l’emancipazione politica del richiedente al quale veniva potenzialmente aperto l’accesso alla stessa cittadinanza. La finalità dell’odierno asilo umanitario è, invece, quella soprattutto di soccorrere una nuda vita sofferente e traumatizzata. Con il declino della ragione umanitaria e l’ascesa della ragione securitaria il programma di de- soggettivizzazione del richiedente protezione raggiunge il suo apice, assumendo, specie dopo i decreti legge sicurezza, la forma di un vero e proprio razzismo istituzionale
Il lavoro esamina le garanzie sostanziali e procedurali che circondano la libertà personale dello straniero nell’ambito delle politiche di controllo dell’immigrazione irregolare, con particolare riguardo al problema delle detenzioni di fatto nelle zone di frontiera. In assenza di un rimedio generale di habeas corpus nell’ordinamento italiano, l’autrice si interroga sull’esistenza di strumenti efficaci di tutela avverso le misure coercitive extra ordinem, soffermandosi sulla più recente casistica relativa ai trattenimenti nei centri hotspot, nonché a bordo di navi militari e private nel quadro della “politica dei porti chiusi”. Il contributo esamina tanto le prassi delle autorità di frontiera quanto le più recenti novità normative in materia, adottando un taglio interdisciplinare che tiene conto dei rilevanti profili di diritto penale e amministrativo, nonché degli aspetti inerenti alla tutela sovranazionale dei diritti umani