La pandemia legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha avuto effetti dirompenti su ogni ambito della vita sociale, incluso il lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private. Nella stratificazione alluvionale di regole anti- contagio emanate – e incessantemente aggiornate – a livello statale e locale, generale e settoriale, un posto di rilievo è occupato dalle disposizioni della decretazione governativa e dei protocolli condivisi votate al contenimento del rischio infettivo nei luoghi di lavoro. Il contributo cerca di risolvere, anzitutto, i dubbi e i contrasti di vedute insorti in merito al rapporto tra le previsioni di contrasto del Covid-19 negli ambienti lavorativi e il sistema di tutela della salute e sicurezza del lavoro incardinato nel d.lgs. n. 81/2008, prospettando un raccordo sistematico. Vengono, inoltre, indagati i possibili profili di responsabilità penale individuale e dell'ente collettivo ex art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, evidenziando, tra l’altro, i limiti di funzionalità del reato colposo di evento nelle dinamiche eziologiche delle lesioni o dei decessi conseguenti al contagio, nonché la ratio e i limiti del nuovo art. 29-bis del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40/2020, concepito per sottrarre uno spazio residuale di operatività alla colpa generica. La convulsa produzione normativa di questi mesi, che oggi tende ad apparire eccentrica e segnata dall’emergenza, potrebbe nondimeno preannunciare, per taluni aspetti, il percorso del nostro futuro diritto penale della sicurezza sul lavoro.
L’opportunità di una considerazione differenziata della colpa è da tempo messa in luce dalla dottrina più attenta all’elaborazione prasseologica e teorica di modelli d’imputazione almeno in parte diversificati nei diversi contesti di rischio e di responsabilità: tra questi, assume valenza di laboratorio di sperimentazione e di studio il settore lavorativo, al cui interno si rinvengono numerose morfologie di colpa. Al cospetto con questo “molteplice”, il discorso sul criterio involontario d’imputazione si frammenta in misura tale da sconfessare, per lo meno sul piano descrittivo e cognitivo, la “completezza” di costruzioni unitarie: dalla colpa, dunque, alle... colpe. Questo studio tenta di far emergere alcune delle differenziate morfologie che la colpa presenta nell’ambito della sicurezza del lavoro, con la finalità critica di valutarne l’impatto in termini “deformanti” sui corretti criteri di imputazione soggettiva dell’evento offensivo.