Il caso concernente il disastro della nave turistica Costa Concordia riveste particolare interesse penalistico nell’ottica dei confini concettuali della colpa con previsione dell’evento ex art. 61, n. 3, c.p., che la sentenza definitiva della Cassazione ha affrontato dal punto di vista del discrimine con la forma immediatamente “inferiore” di colpa, quella semplice o comune, anziché con l’ipotesi di elemento psicologico “superiore”, il dolo eventuale. L’analisi dell’arresto in discorso rappresenta, così, un’occasione propizia per recuperare una nozione più comprensiva della forma aggravata di colpa, non appiattita sui profili discretivi con il dolus eventualis, ed altresì per saggiare l’impatto del dictum delle Sezioni Unite in ThyssenKrupp sulla successiva elaborazione giurisprudenziale.
Il contributo prende spunto dalla discussione sorta attorno alla requisitoria in Cassazione del processo Eternit, per riflettere sulla inclinazione del diritto penale – pur regno della legalità e delle garanzie – a impiegare pa-rametri morali di giudizio e su come tale inclinazione sia stata nel tempo assecondata, se non incoraggiata, dal-la concezione normativa della colpevolezza. Vengono indicati alcuni temi dibattuti, nell’ambito dei quali l’affermazione della responsabilità corre lungo i binari di una sorta di “dimensione parallela” rispetto a quella strettamente riferibile al tipo di legame psichico tra autore e fatto commesso, in cui la ricerca comunque di un rimprovero del reo assottiglia la distinzione tra dolo e colpa. La conclusione non chiude ai nuovi orizzonti di un diritto penale affrancato dalla mitologia dei principi, ma richiama alla moralità stessa insita nel rispetto delle garanzie e dell’eguaglianza dei consociati, nota identitaria della materia.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza del Bundesgerichtshof tende a restringere i confini del dolo. In situazioni d’incertezza sull’effettivo accertamento della componente volitiva, il Bundesgerichtshof finisce spesso per negare la sussistenza del dolo (in dubio pro culpa), dando rilevo alla spontaneità, all’avventatezza, all’impeto o allo stato di alterazione emotiva del reo (c.d. teoria della soglia di inibizione – Hemmschwellentheorie). Alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssen, la teoria della soglia d’inibizione sembra aver trovato accoglimento anche nell’ordinamento italiano.
A fronte dell’aumento esponenziale delle aree di rischio, in cui da un’attività lecita, possono derivare eventi lesivi penalmente rilevanti, le tradizionali categorie della volontà, quali componenti fondanti un’imputazione a titolo di dolo, si dimostrano spesso incapaci di abbracciare i tratti salienti dell’elemento psicologico presente in siffatte ipotesi. Né d’altronde appare sempre soddisfacente un’imputazione che scivoli tout court nell’alveo della colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell’evento. L’impatto delle varie soluzioni proposte con la prassi giurisprudenziale si è spesso rivelato macchinoso. Una eloquente esemplificazione della problematica riguarda il caso Thyssen, nell’ambito del quale lo stesso fatto è stato valutato dall’angolo prospettico dei due distinti elementi psicologici, in base a parametri di tipo soggettivo-ipotetico. Ciò dimostra la natura cruciale della questione e, forse, la sua irrisolvibilità: sostanzialmente equipollente sul piano della colpevolezza, il disvalore duale di dolo eventuale e colpa cosciente sfugge spesso già sul piano della tipicità. In contesto così ambiguo, s’impone una scelta: o – in linea con la giurisprudenza prevalente – si rimarca la necessità di distinguere le due forme di elemento soggettivo denotando l’indagine sul coefficiente psicologico di appigli esterni o si rinuncia definitamente a cercarla approdando a un tertium genus di responsabilità colpevole.
Il lavoro, pubblicato in limine della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul caso ThyssenKrupp, affronta criticamente una delle fondamentali questioni giuridiche che la vicenda ha sollevato: la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Dopo una succinta esposizione della motivazione delle sentenze di merito, infatti, l’Autore prende posizione in senso fortemente critico rispetto alla formulazione del quesito controverso sottoposto alle Sezioni Unite, nonché nei confronti della teoria del dolo eventuale attualmente maggioritaria in giurisprudenza, e argomenta, invece, a favore dell’accoglimento della nozione di dolo eventuale basata sulla teoria c.d. del bilanciamento, proponendo, altresì, una serie di criteri operativi destinati ad orientare il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza (o alla insussistenza) del dolo eventuale.
Il dolo eventuale è inquadrato prima nell’evoluzione storica e attraverso la casistica che hanno portato alla oggettivizzazione e normativizzazione del dolo a livello di dibattito internazionale e di prassi giurisprudenziale, ma poi nel sistema contemporaneo del rapporto tra fatto illecito e colpevolezza e verso la valorizzazione della dimensione psicologica volitiva, e non solo rappresentativa, del dolo ravvisabile negli ultimi indirizzi della S.C. Delimitata l’idea di un rischio doloso ai soli casi di dolo diretto, il superamento delle tendenze verso nuove forme di dolus in re ipsa viene guadagnato attraverso il recupero, accanto a una selezione obiettiva non marginale del rischio che superi quello della colpa con previsione, della dimensione di colpevolezza del dolo eventuale, ridefinito in quattro punti, di rappresentazione concreta dell’evento, adesione a un rischio obiettivamente grave, percepito dal soggetto, e la cui realizzazione egli asseconda, accettando il prezzo dell’illecito come conseguenza indiretta dello scopo perseguito.
Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad alcune tradizionali obiezioni critiche.
Alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha riqualificato come omicidio colposo aggravato, ai sensi dell’art. 61 n. 3 c.p., il fatto ascritto in primo grado a titolo di omicidio volontario, è possibile stilare un bilancio su alcune contrapposizioni emerse con riferimento all’applicazione della figura del dolo eventuale nella materia degli infortuni sul lavoro.