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ISSN 2611-8858

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Estorsione

Il mercato del gossip: punisci i paparazzi e produrrai inefficienza

Come chiamare la condotta di chi rivela informazione che altrimenti rimarrebbe sepolta, per poi seppellirla di nuovo dopo essere stati pagati? Ricatto è probabilmente la risposta più intuitiva. Attività improduttiva è la più bizzarra, a meno di essere un economista. Business è la risposta quando è in gioco un pettegolezzo che riguarda persone famose. Eppure, in Italia, nessuna di queste risposte è corretta. In Italia, l’atto di rivelare informazione per poi riseppellirla una volta pagati si chiama estorsione, ed è un reato che prevede una sanzione severa. Partendo da un caso che ha fatto scalpore – il caso di Fabrizio Corona – l’articolo analizza il diritto penale italiano in materia di estorsione, discutendo i valori che ne giustificano la severa punizione e le conseguenze che produce l’assenza di un reato di ricatto. Quindi, il lavoro esplora gli aspetti economici di tale condotta e mostra che, con un mercato del gossip, essa può essere un comportamento efficiente. Successivamente, l’articolo discute il conflitto tra diritto all’immagine e benessere sociale come valori alla base, rispettivamente, del diritto penale (italiano) e dell’analisi economica del diritto. Infine, sulla base di tali assunti, il lavoro suggerisce come riformare in modo ottimale il diritto penale italiano a proposito di tale condotta

Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la prestazione? A proposito del concetto di ingiustizia del profitto

Secondo il Tribunale di Roma, gli atti di violenza o minaccia realizzati dalla prostituta per costringere il cliente a pagare la prestazione sono riconducibili alla previsione dell’art. 610 c.p. (violenza privata) ma non integrano il delitto di estorsione, per difetto del requisito dell’ingiusto profitto realizzato dall’agente. Il Tribunale giunge a questa condivisibile conclusione seguendo un percorso argomentativo inedito nella giurisprudenza: l’ingiustizia del profitto difetterebbe non già perché (tesi tradizionale, risalente almeno ad Antolisei) – a fronte di una prestazione contraria al buon costume – la pretesa della prostituta è indirettamente tutelata dall’ordinamento attraverso la soluti retentio (art. 2035 c.c.), bensì perché, in conseguenza della prostituzione – oggi non più inquadrabile tra le prestazioni contrarie al buon costume –, sorgerebbe in capo alla prostituta un vero e proprio diritto ad essere retribuita, percependo un profitto, per l’appunto, giusto. La decisione fornisce all’A. l’occasione per alcune riflessioni sul concetto di ‘ingiusto’ profitto nell’estorsione e nei delitti contro il patrimonio, nonché sui rapporti tra estorsione, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

L’aggravante speciale del delitto di estorsione delle “più persone riunite”: per le Sezioni unite è necessaria la contestuale presenza al momento della commissione del reato

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a tale conclusione inducono sia l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, sia il criterio logico-sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.