La legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), accolta con grande entusiasmo dalla classe medica, ridisegna, a meno di cinque anni dalla legge Balduzzi, lo statuto della colpa penale in ambito sanitario. La nuova fisionomia della responsabilità colposa del medico si fonda ora su una dettagliata disciplina delle linee guida all’interno delle quali individuare le raccomandazioni tendenzialmente vincolanti per gli esercenti le professioni sanitarie e sull’introduzione, nel codice penale, di un nuovo articolo, concernente la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.), improntato all’eliminazione della gradazione della colpa e alla limitazione alla sola condotta imperita, rispettosa di adeguate linee guida, della non punibilità.
Le recenti scelte legislative in materia di responsabilità penale del sanitario destano non poche perplessità ed alimentano altrettanti interrogativi in merito all’esatto perimetro applicativo della nuova disciplina. Tra i profili più critici, la “rottura” del binomio “colpa grave-linee guida”, che aveva invece contraddistinto la precedente riforma “Balduzzi” e sembrava aver segnato un punto di non ritorno in favore di una (a lungo) auspicata contrazione della colpa penale.