Il progetto di ricerca Cross-Justice
Il testo è un resoconto sintetico su come il sistema penale cileno ha reagito alle restrizioni di movimento generate dalla pandemia COVID. Inizialmente, i problemi si sono concentrati sul dare continuità alle udienze di garanzia, soprattutto quelle che riguardano la libertà personale. Ora la grande sfida del sistema è quella di verificare la possibilità di condurre processi orali rispettando le garanzie fondamentali del giusto proceso
Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sent. 29 luglio 2019, causa C-38/18, proc. pen. a carico di Massimo Gambino, Shpetim Hyka
L’obiettivo del presente lavoro è quello di riflettere sulle lacune, dal punto di vista delle garanzie processuali, in cui ci si può imbattere nel procedimento di risoluzione dei conflitti di giurisdizione nell’Unione europea. Dopo una breve introduzione e panoramica generale circa il quadro normativo sui conflitti di giurisdizione e sul sistema di protezione dei diritti e delle garanzie processuali nell’Unione europea, il lavoro si divide in due distinte parti. La prima parte si concentra nell’identificare e analizzare i principi, i diritti e le garanzie che possono essere violati in una situazione di conflitto di giurisdizione transnazionale tra Stati membri. Nella seconda parte del lavoro, l’autore riflette sulle possibili modifiche volte a garantire un più alto standard di protezione dell’indagato o dell’imputato, includendo l’analisi critica delle proposte già avanzate da altri studiosi di questa materia.
L’istituto della partecipazione a distanza al dibattimento è stato introdotto in Italia nel 1998 con una norma “a tempo”, relegata nelle disposizioni di attuazione e poi stabilizzata, che ha conosciuto una progressiva espansione. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ne stravolge la portata, trasformando di fatto in regola un’eccezione i cui riverberi sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa sono indiscutibili, non potendo essere la partecipazione “virtuale” equiparata a quella fisica dell’imputato. Da qui l’esigenza di riconsiderare le conclusioni a cui sono giunte la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto alla pregressa disciplina, anche per evitare il rischio che la partecipazione a distanza divenga in prospettiva la “normalità” nei dibattimenti che coinvolgono soggetti in vinculis, quale che sia il procedimento che ha originato lo status detentionis.