Il caso della 'finta rapina' è un esempio da manuale per illustrare il tema dell'errore sulla legittima difesa. Nelle seguenti osservazioni, sono ricostruite e commentate tre singolari sentenze che hanno deciso sulla responsabilità di un carabiniere che, per un tragico equivoco, ha aperto il fuoco contro un ragazzo travestito da rapinatore. Nella vicenda giudiziaria che ne è seguita, si è profilata un'interessante interlocuzione fra i tre organi giudicanti circa l’inquadramento giuridico dell’errore commesso dall’agente - viene evocata la figura dell'eccesso colposo nella scriminante putativa - e sul giudizio circa la colpevolezza dell’errore. Seguono brevi cenni alla nuova ipotesi di eccesso nella legittima difesa di cui all’art. 55 comma 2 c.p.
A distanza di qualche mese dall’approvazione della legge n. 36 del 26 aprile 2019 che ha, tra gli altri interventi, ridisegnato il volto della legittima difesa ‘domiciliare’, si scorgono nitidamente i contorni politico-criminali della riforma e i modelli normativi cui il legislatore si è, più o meno consapevolmente, ispirato. Il giudizio del penalista non può che essere negativo, per la vaghezza di alcuni elementi costitutivi fondamentali della scriminante e dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., per la costruzione presuntiva che caratterizza, in particolare, i capoversi dell’art. 52 c.p. e per la sovversione di alcuni valori costituzionali di cui la rinnovata disciplina, nel suo complesso, si è resa veicolo. Sullo sfondo, pare alterato il complessivo rapporto tra legislatore e giurisdizione: la legge esprime diffidenza rispetto all’accertamento processuale della fattispecie scriminante e appare dunque irrispettosa del principio della separazione dei poteri
La l. n. 36/2019 ha introdotto in Italia una clausola di non punibilità per le condotte di eccesso difensivo domiciliare commesse in stato di grave turbamento (art. 55/2 c.p.). La norma, inserita in una criticata riforma della legittima difesa, attribuisce – pur solo in ambito domiciliare – efficacia scusante alle compromesse condizioni psico-emotive sovente riscontrabili nelle vittime di aggressioni violente, similmente a quanto previsto in altri ordinamenti come quello tedesco. Proprio dall'analisi della causa di non punibilità del § 33 StGB si traggono importanti riflessioni comparatistiche in ordine alle prospettive applicative della nuova esimente italiana, e ad eventuali necessità di ulteriore riforma. Il presente contributo tratta inoltre della recente riforma della legittima difesa nel sistema polacco, la quale ha anch'essa ampliato gli spazi di non punibilità delle sole condotte di eccesso difensivo realizzate in ambito domiciliare
La discussione sulla legittima difesa e il testo approvato dalla Camera dei deputati nel 2017 ripropongono problemi relativi al requisito della proporzione, alla possibile rilevanza del turbamento psichico, ai costi dell’accertamento. Una riforma ragionevole potrebbe essere l’attribuzione di rilevanza scusante all’eccesso di difesa derivante da turbamento psichico in presenza di una effettiva aggressione, così restringendo l’ambito della responsabilità per eccesso colposo. Logicamente insostenibile è la pretesa di una applicazione automatica della scriminante, senza passare per un accertamento di competenza dell’autorità giudiziaria.