La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un’elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo” o “tipico”. Attraverso la motivazione del relativo provvedimento, il giudice dovrebbe rendere conto, alla collettività e ai soggetti interessati alla vicenda cautelare, dell’itinerario logico e giuridico compiuto. Al fine di verificare se tale garanzia sia sostanzialmente rispettata, si rende necessaria una ricognizione della materia, anche per porre ordine nella congerie degli orientamenti giurisprudenziali e comprendere le prospettive di sviluppo dell’istituto in esame.
La recentissima modifica dell’art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell’art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47, sembra ispirata dalla volontà di esigere dal giudice della misura coercitiva maggior rigore nella stesura della motivazione. In realtà, l’innovazione segna solo in apparenza un progresso: facendo ricorso alla tecnica dell’elencazione disgiuntiva tassativa, il legislatore della riforma riduce, anziché ampliare, il potere di annullamento del tribunale della libertà, limitandolo ai soli casi di mancanza della motivazione, o di mancanza dell’autonoma valutazione di esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa. Risulta dunque ribadito il potere di “supplenza” del collegio, per differenza, in tutti gli altri casi di motivazione lacunosa (quale quello, assai diffuso, del silenzio sui criteri di scelta della misura). Con la conseguenza, secondo l’Autore, di rendere probabile la censura della Corte costituzionale.
La relazione fa riferimento agli interventi di urgenza del legislatore negli anni 2012-2014, che intendevano porre rimedio ai maggiori punti di contrasto del nostro sistema di giustizia penale con i principi fondamentali più volte enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di ragionevole durata del processo e di trattamento dei detenuti. Queste vistose carenze, eccessiva durata dei processi penali e sovraffollamento carcerario, sono strettamente interconnesse, poiché sul numero totale dei detenuti incide in maniera significativa la percentuale di coloro che sono in attesa di giudizio, mentre la custodia in carcere tende a trasformarsi nel surrogato di una pena destinata spesso alla ineffettività. Vengono prese in esame le riforme intese a risolvere, almeno in parte, una situazione diventata intollerabile: dalle modifiche alla disciplina sul risarcimento per eccessiva durata del processo, ai provvedimenti cosiddetti “svuotacarceri”, fino alle nuove norme in tema di sospensione del processo nei confronti degli irreperibili e all’introduzione della messa alla prova come strumento di diversion. Le scelte operate vanno nella giusta direzione, ma resta necessario incidere in maniera più decisa sui problemi strutturali della giustizia penale.
Gli ultimi due decenni hanno visto rafforzarsi nello scenario multiculturale europeo una concezione fortemente partecipativa di giustizia penale che, dovuta specie all’opera della giurisprudenza di Strasburgo, sta progressivamente diffondendosi in diversi settori del diritto processuale penale negli ordinamenti nazionali. All’interno del quadrante dell’Unione europea, superata la prima fase di normazione all’interno del III Pilastro, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha posto le basi per l’avvio di un impegno delle istituzioni dell’Unione vòlto al consolidamento di standard minimi di tutela del diritto di difesa in relazione non solo alle procedure di cooperazione ma anche ai procedimenti nazionali. Sebbene ciò abbia dato avvio a una nuova stagione d’intensa attività normativa, il carattere abbastanza frammentario delle riforme varate fa sì che la voce e la partecipazione di privati all’amministrazione della giustizia penale sia ancora debole. Il presente scritto analizza il cammino percorso dall’Unione europea negli ultimi due decenni verso il rafforzamento di difesa nell’ambito di procedure sia nazionali sia transfrontaliere, verificando inoltre se e in che misura l’armonizzazione operata dall’Unione soddisfi i livelli di tutela richiesti dalla giurisprudenza di Strasburgo e stabiliti nei sistemi costituzionali nazionali.
Il contributo analizza i presupposti che legittimano il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., mettendoin luce che, similmente a quanto già riconosciuto dal Supremo Collegio in relazione all’art. 53 d.lgs. 231/01, la sua adozione non può prescindere dalla verifica della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario, quantomeno laddove la misura sia attuata in funzione anticipatoria della confisca.
Il presente contributo si prefigge lo scopo di analizzare le possibili ricadute sulle caratteristiche e sul ruolo del processo penale provocate dall’utilizzo dello strumento ablatorio. A tal fine, verrà analizzata, in particolare, l’evoluzione giurisprudenziale relativa ai presupposti applicativi della confisca nonché dello strumento cautelare del sequestro preventivo.
La sentenza Torreggiani, anche per le ricadute sul piano della cooperazione giudiziaria europea, ha “imposto” al legislatore italiano di adottare una politica di riforme volta a restituire al carcere la sua dimensione di “extrema ratio”. Dopo un timido avvio, focalizzato sullo svuotamento delle carceri, piuttosto che sul contenimento degli ingressi, sono state introdotte alcune significative riforme che hanno interessato diversi settori del processo penale e, da ultimo, il complesso e delicato sistema cautelare. La decisione che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adotterà il prossimo giugno 2015, dirà se la strada intrapresa è quella giusta.