L’articolo esamina criticamente la diversa interpretazione adottata dalle Sezioni Unite in relazione alla confisca di prevenzione e alla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/’92, non consentendo solo nel primo caso di tenere conto dei proventi dell’evasione fiscale e dei redditi leciti, ma sottratti al fisco, per calcolare il carattere sproporzionato, rispetto al reddito o all’attività economica, del valore dei profitti da confiscare, finendo per consentire la confisca di beni di origine lecita in contrasto con il principio di legalità e di proporzione; soluzione che recenti progetti di legge vogliono estendere anche alla confisca ex art. 12 sexies, in una logica che rischia di essere sproporzionata e complessivamente incoerente in termini di politica criminale, in cui forme di confisca destinate alla lotta alla criminalità organizzata, a partire dalla confisca di prevenzione sono ormai utilizzate come strumenti di lotta all’evasione fiscale e in cui le stesse Sezioni Unite propongono di estendere il ragionamento alla base della confisca della c.d. “impresa mafiosa” all’ipotesi di reinvestimento dei proventi dell’evasione fiscale in un’impresa originariamente lecita. La stessa logica che consentirà di utilizzare la nuova fattispecie di autoriciclaggio, nonostante la problematicità della nozione di profitto risparmio dei delitti tributari, per punire l’investimento dei proventi dell’evasione fiscale ben più gravemente delle stesse fattispecie presupposte.
Il lavoro analizza gli aspetti di diritto penale sostanziale della recente normativa in materia di terrorismo, ponendone in evidenza, in particolare, alcuni profili gravemente problematici in rapporto alla conformità ai principi costituzionali di determinatezza ed offensività.
Le Sezioni Unite decidono sulla rilevanza delle allegazioni che il soggetto “proposto” per l’applicazione della confisca di prevenzione può presentare per la giustificazione della provenienza dei beni nella sua disponibilità. In particolare, negano che i redditi occultati al fisco siano idonei a giustificare la sproporzione tra il valore dei beni rispetto all’attività economica svolta. Il presente contributo si interroga sulle ricadute della decisione, alla luce di un recente orientamento in tema di confisca allargata (art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992) che riconosce al suo destinatario la facoltà di dedurre i proventi dell’evasione fiscale. Il Supremo Collegio non estende siffatto orientamento anche alla confisca ante delictum, sostenendone l’incompatibilità rispetto al testo di legge e alla ratio. Il lavoro contesta l’estensione del sistema di prevenzione all’evasore fiscale.
In contrasto con un certo orientamento della giurisprudenza che utilizza in maniera spregiudicata la categoria dell’impresa mafiosa, per trasformare la confisca di prevenzione o la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/’92, nonché la confisca ex art. 416, bis, c. 7, in una forma di confisca generale dei beni in violazione del principio di legalità e di proporzione, e del diritto di proprietà, la sentenza in esame si segnala per un approccio correttamente garantistico nell’applicare la categoria dell’impresa mafiosa, negando innanzitutto che si possa confiscare l’intera azienda in base al mero accertamento della pericolosità sociale e della “disponibilità” nei confronti dell’organizzazione.
Traendo spunto dall’ordinanza n. 7289 del 2014 di rimessione alle Sezioni Unite, l’articolo affronta la questione se, ai fini della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92 e ex art. 2 ter l. 575/65 (oggi art. 24 del d.lgs. n. 59/201), si debba tenere conto dei proventi dell’evasione fiscale per valutare se i beni posseduti siano di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del reo e, ancora più a monte, se si debba tenere conto dei redditi sottratti alla tassazione; questione rilevante anche per stabilire se i beni “risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” ex art. 2 ter l. 575/65. Tale questione assume un particolare rilievo in quanto, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, si è esteso l’ambito di applicazione della confisca ex art. 2 ter l. 575/65 nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica, compresi gli evasori fiscali nell’interpretazione giurisprudenziale, e rileva anche nei confronti dei terzi laddove il valore sproporzionato del bene intestato a un terzo diventa elemento probatorio dell’intestazione fittizia.