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ISSN 2611-8858

Temi

Misure di sicurezza

La (desapercibida) reintroducción en España de las medidas de seguridad privativas de libertad de duración indeterminada

Il contributo analizza le conseguenze indirette che l’introduzione in Spagna, nel 2015, dell’ergastolo con possibilità di ammissione alla liberazione condizionale ha prodotto sulla istituzione dei limiti alla durata delle misure di sicurezza limitative della libertà personale

Discrezionalità del giudice e automatismi: profili problematici nel sistema delle misure di sicurezza

Si parla di discrezionalità tutte le volte in cui si riconosce al giudice un dovere (conoscitivo) e un potere (dispositivo) finalizzato al raggiungimento di uno scopo predefinito dal legislatore. In questa ampia definizione, si contempla anche il potere del giudice penale di applicare le misure di sicurezza. Il presente contributo ripercorre le tappe fondamentali del percorso seguito dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il quale si è giunti alla rimozione di presunzioni ed automatismi caratterizzanti l’originario impianto delle misure di sicurezza personali. Non senza un accenno agli interrogativi che si sono posti all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. n. 52/2014 (conv. l. n. 81/2014), con il quale il legislatore ha inteso porre fine ai c.d. “ergastoli bianchi”. Si farà, poi, menzione alla questione della graduabilità da parte del giudice penale di una particolare forma di confisca - istituto nato quale misura di sicurezza patrimoniale ma che oggi assume sempre più frequentemente un “volto punitivo” - . Ciò che si intende dimostrare è come, anche nell’ambito delle misure di sicurezza, sia presente la tendenza del legislatore a limitare (o eliminare) la discrezionalità del giudice e come questa tendenza mal si combini con la funzione dell’istituto e, prima ancora, con i principi costituzionali.

La Riforma penale alza il tiro?

Con l’esame in Commissione Giustizia del disegno di legge A.S. 2067, la camera alta del Parlamento italiano è chiamata a confrontarsi con le istanze di revisione che attraversano il diritto penale e processuale penale, articolate nel testo della riforma tra interventi di immediata applicazione e propositi rimessi alla legislazione delegata. Con precipuo riferimento alle modifiche che interessano gli istituti del diritto sostanziale, merita certamente apprezzamento l’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, mentre non è dato condividere la tendenza costante all’innalzamento dei livelli sanzionatori. Più complesso risulta il giudizio sulle norme in materia di prescrizione, che stentano a comporre gli interessi in campo in una disciplina ispirata a poche e salde direttrici. Lascia poi perplessi la pur apprezzabile ma contenutisticamente povera delega in tema di misure di sicurezza, difficilmente idonea ad orientare il governo verso una svolta nella materia. Tanto meritorie quanto illusorie finiscono, infine, per rivelarsi le intenzioni che animano la delega per l’attuazione della c.d. riserva di codice.

La politica penale delle interpolazioni

Il disegno di legge n. 2067 interviene in modo disomogeneo su diversi ed importanti settori del sistema penale; contiene anche alcune disposizioni di legge delega che si caratterizzano per l’assenza di criteri direttivi sufficientemente determinati che imporranno al Governo di effettuare le vere scelte di politica criminale. A monte, manca un chiaro disegno di riforma del sistema sanzionatorio.

El proyecto de reforma del Código Penal de 2013 como programa inocuizador de delincuentes peligrosos (prisión permanente revisable y medidas de seguridad indeterminadas)

Il progetto di riforma del codice penale spagnolo dal 2013 introduce una modifica sostanziale del sistema di misure di sicurezza ed include l’ergastolo nell’elenco delle sanzioni penali. Entrambe novità rappresentano una svolta del sistema punitivo verso un “diritto penale della sicurezza”, in contrasto con i principi di colpevolezza, legalità, proporzionalità e rieducazione, interpretati alla luce della Costituzione spagnola e della Convenzione europea dei diritti del uomo.