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ISSN 2611-8858

Temi

Particolare tenuità del fatto

L’insostenibile leggerezza. La non punibilità del fatto avente ad oggetto droghe leggere tra prospettive di riforma e ripieghi ermeneutici

Partendo dal sostanziale fallimento della politica criminale in materia di stupefacenti, l’articolo esamina le vie battute nel nostro ordinamento per ridimensionare l’area di rilevanza penale dei fatti aventi ad oggetto droghe ‘leggere’. Dall’analisi, emerge un quadro a due facce: da un lato, l’incapacità del legislatore di riformare l’attuale disciplina sul contrasto agli stupefacenti; dall’altro, la tendenza di certa giurisprudenza a escludere conseguenze penali per i fatti caratterizzati da minima pericolosità. Nel contributo, si argomenta che la soluzione esclusivamente giurisprudenziale, per quanto benefica, non sia sufficiente né in termini di certezza normativa, né in termini di efficace lotta al narcotraffico.

Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto

Gli artt. 1-5 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 hanno dato attuazione alla direttiva di legge delega contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. m della legge 28 aprile 2014, n. 67, che invitava il governo a «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento». Nel presente contributo, la riforma viene analizzata nei suoi numerosi aspetti problematici: proiezione funzionale dell’istituto, natura giuridica, presupposti applicativi, risvolti processuali, rapporti con l’azione civile di risarcimento del danno.

Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso

La l. n. 69/2015 ha incisivamente modificato le fattispecie di false comunicazioni sociali previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c., con una netta inversione di tendenza rispetto alla riforma della previgente disposizione incriminatrice ex art. 2621 c.c., attuata nel 2002. Sebbene la tecnica normativa impiegata dal legislatore susciti svariate perplessità sul piano redazionale, un’interpretazione sistematica delle nuove norme potrebbe scongiurare il rischio di ineffettività delle stesse. Problematica è altresì l’individuazione dell’esatta portata delle previsioni di favore contenute negli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c., che si riverberano su un trattamento sanzionatorio nel complesso coerente.