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ISSN 2611-8858

Temi

Prescrizione

Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato

Traduzione in lingua spagnola del contributo di G.L. Gatta, Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost., in Sistema penale, 26 dicembre 2020

Prescrizione del reato e stato di emergenza in Spagna

Il presente articolo si inquadra nel Programa Interuniversitario “Cultura de la Legalidad” (ON TRUST-CM) della Comunità di Madrid

Limitless. Prescrizione e pretesa punitiva

La prescrizione, istituto di per sé sfaccettato e complesso, si rivela “polemogeno” ogni qual volta fuoriesce dalla marginalità applicativa. Il presente contributo tenta di delineare il reticolo di rationes che fondano la causa estintiva e le plurime esigenze che ne impongono un impiego oculato e ‘controllato’, rintracciando poi i modelli di disciplina scaturenti dal diverso combinarsi di questi “motivi” e “contro-motivi a prescrivere”, per poi sottoporli ad un’analisi critica che si estende all’osservazione dell’operatività in concreto della prescrizione nella realtà italiana, con uno sguardo conclusivo in prospettiva de iure condendo. Se ne esce confermata l’irrinunciabilità dell’istituto, anche (per certi versi soprattutto) nella fase processuale, risalta tuttavia la necessità di una sua attenta calibratura a fronte dell’interesse punitivo dello Stato e dei beni individuali e collettivi oggetto di tutela penale che sostanziano quest’ultimo.

L'epilogo del caso Taricco: l'attivazione 'indiretta' dei controlimiti e gli scenari del diritto penale europeo

La chiusura del caso Taricco, sancita dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 115 del 2018, offre rilevanti spunti non solo per analizzare la dinamica del confronto instauratosi tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia in merito alla possibile disapplicazione in malam partem della disciplina interna degli atti interruttivi della prescrizione, ma anche e soprattutto per riflettere sulle possibili evoluzioni, sul piano interno e sovranazionale, del principio di legalità e in particolare del canone di sufficiente determinatezza della norma penale

Il trascorrere del tempo e la responsabilità penale

La prescrizione penale è una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia, essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell’ambito del diritto penale internazionale – dove è stata eliminata – bensì anche all’interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si può notare una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l’esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la natura giuridica.

Ostacoli alla persecuzione dei crimini commessi in Spagna durante la Guerra civile e la dittatura

Sebbene negli ultimi anni siano state adottate alcune misure per cercare di alleviare l'impunità dei crimini commessi durante la Guerra Civile Spagnola e il Franchismo (in particolare, la cosiddetta "Legge di Memoria Storica" del 2007), resta il fatto che, in ambito penalistico, l’unico provvedimento esistente è l'amnistia del 1977, che ha lasciato impuniti, tra gli altri, più di 100.000 casi di sparizioni forzate. Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di avviare procedimenti penali in relazione ad esse. In questo lavoro si espongono i numerosi ostacoli che questi tentativi hanno affrontato, mettendo alla luce questioni come il ricorso controverso ai crimini contro l'umanità in sede di qualificazione dei fatti, la prescrizione dei crimini o l'estensione della clemenza, sia nei casi di sparizioni forzate sia in quelli dei cosiddetti "bambini rubati".

Il passaggio del tempo e la responsabilità penale

La prescrizione penale è una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia, essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell’ambito del diritto penale internazionale – dove è stata eliminata – bensì anche all’interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si può notare una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l’esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la natura giuridica.

Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018

La sentenza C. Cost. n. 115/2018, che chiude la vicenda Taricco, disapplica l’art. 325 par. 1 e 2 del TFUE, e la “regola Taricco” prescritta da CGUE 17 dicembre 2017, in quanto in contrasto col principio nazionale di determinatezza (art. 25 cpv. Cost.). Ciò costituisce un esercizio implicito di controlimiti nazionali al diritto europeo, per come interpretato dalla CGUE. La base del giudizio della Corte è costituita dall’attrazione originaria della prescrizione del reato nella materia costituzionale del principio di legalità-determinatezza: la prescrizione, per le conseguenze punitive, deve essere disciplinata come normativa sostanziale per vincolo costituzionale (unicum costituzionale in Europa). Applicando il vincolo di determinatezza all’art. 325, par. 1 e 2, TFUE e alla “regola Taricco”, la Consulta segue una lettura massimalista della determinatezza come esigenza che dal testo della regola legale (non al momento della condotta, semplicemente) si possa prevedere la sua successiva concretizzazione giurisprudenziale. Tale lettura, che contrasta con la tradizione ermeneutica della Corte, schiude orizzonti nuovi sul rapporto tra legge e interpretazione, e aspettative che difficilmente potranno essere soddisfatte nella gestioneordinaria dell’art. 25 cpv. Cost. Del pari, questo patriottismo costituzionale apre interrogativi nuovi sul futurodell’europeismo giudiziario.

La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?

L’indagine prende le mosse dal raddoppiamento dei termini di prescrizione disposto dall’art. 157, comma 6 del codice penale (come novellato dalla legge n. 68 del 2015) per i delitti contro l’ambiente collocati nel titolo VI bis. Di tale norma si ricostruisce significato e ricadute di politica criminale, per poi indagarne le possibili ragioni giustificatrici, nel quadro ordinamentale complessivo. Vengono quindi esaminati i relativi punti critici, sui piani sia della congruenza con gli obiettivi della riforma, sia della coerenza rispetto al sistema generale di tutela penale dell’ambiente. Si affronta inoltre il tema della giustiziabilità di tale disciplina nell’ambito del sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale.

Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?

Precarietà e incertezza sembrano affliggere, nei tempi recenti, la prescrizione del reato, quando la si osservi da una prospettiva sovranazionale o comparata. Sullo sfondo, si pone il problema della tenuta del nostro sistema nel suo complesso, e persino della sua identità, come l’abbiamo concepita e tramandata di generazione in generazione. Con l’ordinanza n. 24 del 2017, la Corte costituzionale, sollevando una nuova questione pregiudiziale, mostra l’intento di non consumare una rottura del dialogo con l’ordinamento UE, limitandosi a paventare il rischio di ricorrere ai controlimiti, senza effettivamente porli in essere. Tuttavia, il provvedimento appare criticabile per alcuni argomenti utilizzati, e per la posizione assunta, che sembra lasciare poco spazio per specificazioni e aggiustamenti alla Corte di giustizia. La decisione, infatti, pur mostrando formalmente apertura a un confronto con la Corte di giustizia, tende a proporre in realtà una divisione tra mondi opposti e inconciliabili: di qua il diritto italiano, con la sua tradizione irrinunciabile; di là quello europeo, al quale formalmente si mostra deferenza (purché non si ingerisca in questioni vitali). Sembra il piano per una sorta di convivenza da separati, che certo ha il pregio di guadagnare tempo. Tuttavia, non si intravvede, nel ragionamento condotto, alcuna strada per raggiungere, o almeno per intraprendere il cammino verso una integrazione reale degli ordinamenti: è questo, in realtà, il nodo che, se non affrontato adesso, tenderà a riproporsi in successive occasioni.