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ISSN 2611-8858

Temi

Prevedibilità delle decisioni giudiziali

Appunti per una giustificazione liberale della pena

Il saggio propone gli argomenti che fanno fondare l’ordinamento penale, in tutte le sue fasi, nel fine di prevenzione generale c.d. negativa e i limiti liberali nel perseguimento di tale fine che consentono di definire liberale la giustificazione della pena.

Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile

Il lavoro si propone di definire contenuti e connotati del principio di prevedibilità e di tematizzare quali siano i fattori normativi che sempre più ne minano la pratica attuazione. La previsione delle conseguenze penali della propria condotta non può essere certo per il cittadino il risultato di un semplice calcolo matematico, ma nemmeno può essere trasformato, come spesso accade oggi, in una sorta di vaticinio. In esito all’ambientamento della riflessione, si proporranno due esempi pratici della non intelligibilità ex ante del perimetro della responsabilità penale, traendoli dalla disciplina dei reati finanziari. Solo dopo aver ‘toccato con mano’ la carente qualità della legislazione penale in uno dei settori in cui più evidente è l’intrecciarsi delle fonti nazionali e internazionali, tipiche e atipiche, sarà possibile tentare di individuare una serie di rimedi volti ad assicurare una pratica prevedibilità della responsabilità penale, traendoli sia dall’esperienza comparata che dall’intima natura della nostra legalità penalistica.

L’influsso dei precedenti europei sulla legge processuale nazionale

Nessuna prescrizione della CEDU o dei Trattati dell’Unione Europea consente di attribuire ai precedenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione Europea un valore vincolante erga omnes. L’introduzione di uno stare decisis del tipo di quello anglosassone nel nostro sistema, del resto, sarebbe in radicale conflitto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge parlamentare previsto dall’art. 101 comma 2 Cost. Ciò non toglie che i precedenti europei, considerata l’autorevolezza delle corti da cui provengono, possiedano il massimo valore persuasivo. Quest’ultimo, però, soggiace a tutta una serie di condizioni, le quali non servono a sbarrare a priori i cancelli del sistema nazionale, ma svolgono una funzione di contrapposizione dialettica che si rivela indispensabile per il progressivo miglioramento del diritto europeo.

Legalità costituzionale, legalità convenzionale e diritto giurisprudenziale

L’apertura della legalità penale al diritto giurisprudenziale operata dall’art. 7 CEDU apre preoccupanti interrogativi circa la tenuta della legalità penale costituzionale di molti Paesi europei di civil law storicamente incentrata sul principio di riserva di legge parlamentare. Questo disallineamento non può, però, comportare una trasfigurazione del nullum crimen sine lege nel nullum crimen sine iure in tali ordinamenti e, quindi, imporre loro una equiparazione tra formante legislativo e giurisprudenziale in materia penale. Molto più semplicemente consente di implementare le garanzie per i consociati quando – ragionando diversamente e non riconoscendo valore-fonte alla giurisprudenza – si rischierebbe di frustrare i principi di irretroattività e di retroattività della lex mitior. Ciò significa che il judicial law continua a non essere assimilabile allo statutory law nei prevalenti casi di fisiologico contrasto interpretativo sincronico e diacronico, ma solo in quelli ‘limite’ dell’overruling in malam partem oggettivamente ed assolutamente imprevedibile e dell’overruling in bonam partem effettuato dalle Sezioni unite