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ISSN 2611-8858

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Processo penale minorile

Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione

Con la diversione si intendono sottrarre al procedimento penale quei reati per i quali il processo, nella sua forma classica, viene ritenuto superfluo, se non dannoso. Ciò non significa che lo Stato rinuncia a reagire al reato in assoluto, ma che esso viene affrontato in maniera diversa, tramite modalità informali tese a raggiungere i medesimi obiettivi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale propri della giustizia formale. L’ordinamento austriaco ne ha predisposto una disciplina particolarmente dettagliata. Alla luce di questa si compie una prima analisi del tessuto normativo italiano, allo scopo di verificare se istituti che vengono spesso presentati come vicini alla diversione abbiano davvero le caratteristiche che la contraddistinguono, arrivando a conclusioni perlopiù critiche. Il mancato pieno accoglimento delle alternative al processo nel nostro ordinamento sarebbe dovuto soprattutto alla “barriera all’ingresso” costituita dall’obbligatorietà dell’azione penale, barriera che tuttavia potrebbe non doversi considerare realmente ostativa.