Il lavoro presenta le principali scelte di fondo operate dal legislatore europeo nella definizione dei contenuti del Regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, soffermandosi in particolare sulle disposizioni relative all’ambito materiale di competenza del primo ufficio inquirente europeo e ai criteri deputati a presidiare il concreto esercizio della stessa nel contesto di un sistema di competenza concorrente con le autorità di indagine nazionale. L’autore evidenzia specialmente le criticità scaturenti dalla scelta di definire il diritto applicabile dal nuovo ufficio europeo mediante rinvio al diritto nazionale, scelta che, oltre a vanificare ogni aspettativa di superamento del patchwork normativo attualmente esistente nella risposta repressiva ai fatti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione (settore essenzialmente interessato dalla competenza della Procura europea), iscrive nel sistema un fattore di insuperabile debolezza concettuale e di legittimazione prima ancora di rilevare sul piano dell’efficienza del nuovo ufficio.
Preso atto delle difficoltà di adottare il regolamento istitutivo della Procura europea, il presente contributo si propone di dimostrare la concreta esistenza di un valore aggiunto dell'istituzione dell'organo di accusa europeo da parte di un numero ristretto di Stati membri rispetto all'abbandono di un tale progetto per assenza di unanimità. Si è cercato di dimostrarne la fattibilità, costruendo un sistema capace di massimizzare gli effetti di ciò che è verosimilmente possibile sfruttando gli strumenti messi a disposizione dai Trattati – la cooperazione rafforzata in questo caso – seppur sfocianti in un’integrazione diseguale. Si è proceduto a modificare la proposta di regolamento per adattarla al diverso contenuto (non più l’istituzione della Procura europea, ma l’attuazione di una cooperazione rafforzata ai fini di una tale istituzione) e a predisporre i modelli contenutistici degli accordi che necessariamente dovranno disciplinare la cooperazione tra gli Stati membri non partecipanti e l’organo di accusa europeo.
Ad oltre un ventennio dall’istituzione della Direzione nazionale antimafia e delle Direzioni distrettuali antimafia è possibile tracciare un bilancio che tenga conto delle ricadute positive della disciplina e delle persistenti criticità del modello di contrasto alla criminalità organizzata fatto proprio dal codice di rito, anche in relazione ai suoi rapporti con gli organismi sovranazionali previsti in ambito europeo, cercando al contempo di prefigurare i futuri assetti in materia.