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ISSN 2611-8858

Temi

Reati ambientali

Giustizia riparativa e ambiente

Atti del primo Convegno internazionale sulla giustizia riparativa e l’ambiente, agosto 2020, ed. AJUFE

Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori

Il contributo presenta le principali novità, le questioni irrisolte e le sfide future introdotte dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. I temi in discorso sono oggetto di ulteriore analisi e approfondimento nei lavori ospitati dal presente fascicolo, i quali costituiscono gli Atti del II Convegno dell’AIDP – Associazione Internazionale di Diritto Penale, Sezione Giovani del Gruppo Italiano, svoltosi a Firenze il 2 dicembre 2016.

Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza

Oggetto di questo contributo è la rilevanza attribuita alle c.d. migliori tecniche disponibili (Best available techniques) nella previsione e nell’accertamento degli illeciti penali in materia di ambiente. Per affrontare tale problematica occorre anzitutto chiarire cosa siano le BAT e come operino nel sistema ambientale, per poi valutare in che termini esse interessino il diritto penale. La risposta a quest’ultima domanda non potrà prescindere da una riflessione sulla natura delle BAT, la cui individuazione, apparentemente frutto di una scelta meramente tecnica, coinvolge anche considerazioni politico-economiche.

I riflessi del danno ambientale sulla salute umana

Il contributo affronta il tema dell’utilizzo di evidenze epidemiologiche ai fini della prova del nesso causale con riferimento alle offese alla salute ed alla vita tipizzate nei nuovi delitti ambientali introdotti nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015. L’attenzione è focalizzata, in particolare, sugli artt. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale). Dopo avere fornito una serie di indicazioni di taglio esegetico, evidenziando al contempo i numerosi profili di criticità che contrassegnano tali disposizioni sotto il profilo del drafting legislativo e della dosimetria sanzionatoria, l’autore si sofferma sui profili probatori al metro delle misure epidemiologiche del “rischio relativo” e del “numero attribuibile”, confrontandosi con le diverse posizioni che ad oggi si sono affacciate in dottrina e giungendo alla conclusione secondo cui tali misure possono, a certe condizioni, fornire evidenze utili ai fini della prova delle offese tipiche non solo dei delitti ambientali, ma anche delle fattispecie di omicidio e lesioni personali.

Opzioni legislative in tema di colpevolezza nei nuovi reati ambientali

La disciplina dei delitti ambientali inseriti nel codice penale induce ad interrogarsi intorno ad alcune questioni relative alla colpevolezza ed ai rapporti tra essa e la pena. In particolare, l’ambigua formulazione del nuovo art. 452-ter c.p. impone di verificare se gli eventi morte e lesioni personali debbano imputarsi a titolo di colpa. Inoltre, l’art. 452-quinquies c.p. stimola interessanti riflessioni sulla proporzione tra colpevolezza e pena.

Il ruolo del principio di precauzione nel “nuovo” diritto penale dell’ambiente

La l. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuove fattispecie delittuose e un nuovo Titolo VI bis nel Codice Penale, al fine di tutelare in varie gradazioni e forme il bene giuridico ambiente, la vita e l’integrità fisica dei consociati, nonché la possibilità che i reati ambientali siano sottoposti ad un meccanismo di degradazione dell’illecito penale ovvero ci si possa avvalere di altri strumenti politico–criminali, come l’aggravante ambientale, già utilizzati con successo in altri ambiti. Nonostante, tuttavia, numerose modifiche abbiano interessato anche il D. Lgs. n. 152 del 2006, deve registrarsi che il legislatore del 2015 non abbia chiarito il ruolo del principio di precauzione nel diritto penale dell’ambiente. Lungi dall’essere confinato in uno spazio ristretto, come gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità – che ha ammonito in ordine ad un suo “corretto” utilizzo – hanno suggerito, esso potrebbe conoscere un’espansione e contribuire anche all’incremento dell’area di rilevanza penale in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 452 bis, 452 ter, 452 quinquies c.p.