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ISSN 2611-8858

Temi

Reati ambientali

La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva

Con il presente contributo, l’autrice intende proporre una sintesi dello stato attuale della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia ambientale: prendendo le mosse dalla nozione di obblighi positivi di tutela si sono analizzati i principali orientamenti interpretativi con cui i giudici hanno esteso la portata del diritto alla vita previsto dall’art. 2 Cedu e del diritto alla riservatezza e alla vita privata di cui all’art. 8 Cedu, per affermare un diritto all’ambiente di matrice convenzionale. La tutela della vittima da reato ambientale offre degli spunti di riflessione interessanti, rispetto alle sue ricadute sul piano interno, in ragione della recente riforma e nella più ampia prospettiva di protezione della persona offesa nel processo penale, sensibilmente ad oggi più rafforzata.

La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?

L’indagine prende le mosse dal raddoppiamento dei termini di prescrizione disposto dall’art. 157, comma 6 del codice penale (come novellato dalla legge n. 68 del 2015) per i delitti contro l’ambiente collocati nel titolo VI bis. Di tale norma si ricostruisce significato e ricadute di politica criminale, per poi indagarne le possibili ragioni giustificatrici, nel quadro ordinamentale complessivo. Vengono quindi esaminati i relativi punti critici, sui piani sia della congruenza con gli obiettivi della riforma, sia della coerenza rispetto al sistema generale di tutela penale dell’ambiente. Si affronta inoltre il tema della giustiziabilità di tale disciplina nell’ambito del sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale.

La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche

Il presente contributo analizza l'innovativo meccanismo “premiale” introdotto dalla riforma ambientale del 2015 (legge 22 maggio 2015, n. 68) e finalizzato a estinguere talune contravvenzioni di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo ripercorre i principali snodi della speciale procedura, ponendo l'accento sulla sua ambigua natura giuridica e ricostruendone le finalità politico-criminali. Il lavoro prende in seguito posizione in merito alla dibattuta questione dell'ambito applicativo del nuovo procedimento e alla sua proposta estensione alle contravvenzioni punite con pena congiunta detentiva e pecuniaria. L'articolo si conclude con un'ampia disamina del ruolo giocato da questa nuova ipotesi di non punibilità sopravvenuta nell'ambito delle c.d. tecniche di degradazione d'illecito.

Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità

Al pari di quanto accade per il diritto penale individuale, anche nel sistema di responsabilità degli enti il principio di legalità è sottoposto a tensioni, originate da opzioni ermeneutiche volte a espandere il catalogo dei reati presupposto oltre il perimetro tracciato dal legislatore. Il tema è declinato dall’angolo visuale del diritto penale ambientale che, sinora, ha rappresentato il primo e principale banco di prova per la tenuta del principio in “ambito 231”. Prendendo le mosse dal caso Ilva, il contributo ripercorre il controverso rapporto tra reati ambientali e fattispecie associativa, evidenziando come l’art. 24-ter del decreto – anche alla luce di taluni sviluppi in tema di associazione per delinquere transnazionale – rischi di trasformarsi in una disposizione passe-partout, con ricadute sulla effettiva possibilità di predisporre il compliance program e sulla stessa “colpevolezza” del soggetto collettivo. A conferma della rilevanza del paradigma associativo in questa materia, da ultimo sollecita alcune riflessioni l’introduzione, nel nuovo titolo VI-bis del codice penale, dell’aggravante ambientale per le fattispecie associative (art. 452-octies c.p.), la quale presenta, sul terreno dei soggetti collettivi, profili di irrazionalità sul piano sanzionatorio.

Ecoreati e responsabilità degli enti

Il presente contributo è dedicato alle profonde innovazioni apportate con la L. n. 68/2015 sui c.d. “ecoreati” alla disciplina della responsabilità degli enti. Quest’ultima, introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 che ha inserito nel d.lgs. n. 231/2001, l’art. 25 undecies, vede oggi esteso il catalogo dei reati presupposto a numerose fattispecie a tutela dell’ambiente. L’analisi si soffermerà da un lato, sulle criticità che si riscontrano nella materia, con particolare riguardo al raccordo con la nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni, nonché al mancato richiamo ai Sistemi di Gestione Ambientale. Dall’altro, sui possibili orizzonti della disciplina, ancora bisognosa di interventi legislativi per essere pienamente conforme ai principi di tassatività e determinatezza.

Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio

La riforma in materia di ecoreati, attuata con la l. 68/2015, ha previsto l’introduzione nel codice penale di una serie di nuove fattispecie di reato a tutela dell’ambiente. L’analisi degli Autori è estremamente critica rispetto all’intero impianto della riforma, e si appunta in particolare sulla nuova fattispecie di disastro, ritenuta in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tassatività e precisione, e sulle ipotesi colpose, considerate un pessimo esempio di tecnica legislativa. Si salva solo la nuova fattispecie di inquinamento: sebbene nemmeno in questo caso la formulazione della norma appaia irreprensibile, tuttavia gli Autori ritengono senz’altro opportuna la scelta del legislatore di prevedere una incriminazione ad hoc per gravi fatti di compromissione dell’ambiente, fino a oggi sanzionabili solo ai sensi delle bagatellari fattispecie contravvenzionali previste dal TUA.

Responsabilità dell’ente per reati ambientali e principio di legalità

La sentenza annotata si inscrive nel novero delle pronunce della Suprema Corte volte a riaffermare la piena vigenza, anche nel sistema della responsabilità ex crimine, del principio di legalità nelle sue diverse articolazioni. In particolare, la vicenda concreta è stata occasione per ribadire l’operatività del principio di irretroattività della norma sfavorevole all’ente in quanto estensiva della relativa responsabilità ai reati ambientali selezionati dal d.lgs. 121/2011, in fase di prima attuazione della direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente

La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli ecoreati costituisce una svolta “epocale” per il diritto penale dell’ambiente. Il presente contributo analizza le principali novità della riforma, evidenziandone pregi e punti deboli, sia sotto il profilo della “tenuta” in chiave teorica delle soluzioni normative adottate, sia con riguardo alla loro concreta efficacia, in termini di rafforzamento del complessivo livello di tutela dell’ambiente.