L'articolo approfondisce l’orientamento accolto da alcuni tribunali cileni secondo cui i permessi di spostamento rilasciati attraverso il sito web “Comisaría Virtual” non sarebbero documenti pubblici e, di conseguenza, la falsificazione di tali permessi non potrebbe essere punita come falsificazione di un documento pubblico. Dopo aver vagliato criticamente questo approccio, l'articolo suggerisce un’interpretazione alternativa, che conduce a sanzionare la produzione di tali documenti falsi.
L’articolo ripercorre i principali snodi interpretativi riguardanti la rilevanza penale delle false attestazioni in dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, analizzando le modifiche apportate dai decreti Rilancio e Semplificazioni, nonché i peculiari problemi connessi all’uso di questo strumento istruttorio per la concessione della garanzia statale sui finanziamenti alle imprese
Nel tentativo di allineare la risposta sanzionatoria in materia penale alla rinnovata centralità del ruolo assunto dal professionista attestatore nell’ambito delle diverse procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, la nuova fattispecie di falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis l. fall. sembra riproporre problemi già noti in ambito penal-societario, peraltro accentuati da una formulazione più asciutta di quella che notoriamente caratterizza i reati di false comunicazioni sociali: in particolare, rispetto alle valutazioni sulla fattibilità dei piani occorre limitare il giudizio di falsità ad un livello di manifesta irragionevolezza qualificata dallo scostamento del percorso logico-argomentativo dalle regole tecniche metodologicamente indiscusse e dalle best practices di riferimento, espungendo dall’incriminazione i casi di semplice negligenza senza incorrere nell’ennesimo abuso della figura del dolo eventuale.
La recente introduzione dell’art. 236-bis l.f., ove si punisce il delitto di “falso in attestazioni e relazioni”, offre uno spunto di riflessione sulla responsabilità penale del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate per le crisi da sovraindebitamento e sul rapporto tra i delitti di bancarotta e gli altri reati fallimentari.