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ISSN 2611-8858

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Reati omissivi

¿Puedo cometer un delito de resultado sin hacer nada?

L’art. 11 del codice penale spagnolo (relativo al reato commissivo mediante omissione) è applicabile a tutti i reati di evento. Per punire un’omissione in relazione a un reato a condotta attiva e di evento è necessario che si possa imputare questo evento all’omissione, nel senso che l’attivarsi del soggetto avrebbe evitato tale evento, che deve essere la concretizzazione di un tipo di rischio indebitamente creato da chi abbia omesso di agire; ed è altresì necessario che questo dovere di agire violato abbia un valore analogo ai doveri di astensione da condotte rischiose rilevanti per l’evento. Inoltre, ai fini della tipicità per commissione per omissione sarà necessario che l’omissione abbia un disvalore equivalente a quello dell’azione, ciò che si verificherà sempre nei reati puri di evento.

Note sul dolo nei reati omissivi propri, con particolare riguardo al reato di omissione di soccorso

Le peculiarità che i reati omissivi propri presentano a livello di fatto tipico – rilevanza di un mero ‘non fare’ ciò che, in presenza di determinati presupposti, è ‘doveroso fare’ – si riflettono necessariamente anche sulla struttura del loro dolo. In alcune ipotesi (si tratta dei c.d. reati omissivi propri a situazione tipica neutra) ciò rischia di creare un cortocircuito tra dolo e conoscenza della legge penale, giacché sembrerebbe che, di fatto, l’unica possibilità per il soggetto agente (rectius, omittente) di conoscere l’azione doverosa sia offerta dalla previa conoscenza della stessa norma incriminatrice. Tali considerazioni vengono sviluppate nel presente testo sulla scorta dell’analisi di una ‘classica’ figura di reato omissivo proprio (assai frequentata nei manuali, ma pressoché assente dai repertori giurisprudenziali): l’omissione di soccorso.