La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, compie un significativo revirement in tema di confiscabilità del profitto ritratto da illeciti penal-tributari, non soltanto collocandosi in una prospettiva del tutto eccentrica rispetto ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ma pervenendo altresì a conclusioni poco persuasive sotto il profilo semantico e logico, oltre che di difficoltosa collocazione dommatica. Sebbene la soluzione del caso giudicato possa risultare condivisibile, la pronuncia desta preoccupazione per le sue potenziali ricadute sistemiche.
La sentenza “Grande Stevens” della Corte europea dei diritti dell’uomo e la direttiva 2014/57/EU sulle sanzioni penali in materia di market abuse costringono il legislatore a passare tra Scilla e Cariddi: da una parte, il rispetto del ne bis in idem impone di rivedere la scelta di cumulare, in spregio ai principii di sussidiarietà e specialità, sanzioni penali ed amministrative per il medesimo fatto; dall’altra, l’osservanza degli obblighi europei di criminalizzazione determinerà l’abbandono della più efficiente sanzione amministrativa. La diretta applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce, nelle materie di competenza di quest’ultima, una più avanzata tutela di tali diritti, chiamando in causa l’autorità giudiziaria e la stessa pubblica amministrazione.
Vengono evidenziate motivazioni attinenti alla divisione dei poteri in base alle quali non può essere richiesto a un giudice, nemmeno dalla CGUE, di disapplicare disposizioni penali o processuali penali in base a un apprezzamento, di carattere generalpreventivo, circa il loro risultare di ostacolo, secondo l’esperienza giurisprudenziale, all’effettività applicativa, o all’efficacia dissuasiva, di determinate fattispecie incriminatrici. Su questa base (e non solo, dunque, con riguardo all’esigenza di evitare conseguenze retroattive in malam partem di pronunce europee), si valuta la prospettabilità della opposizione di «controlimiti» da parte della Corte costituzionale nella questione sollevata presso la medesima in rapporto alla sentenza CGUE «Taricco». La riflessione si estende al rapporto tra disposizioni europee e diritto penale interno, nonché, in particolare, al ruolo degli articoli 83 e 325 TFUE, come pure all’ambiguità della prefigurazione di «obblighi di risultato» in materia penale.
Lo scritto ha ad oggetto le ricadute penalistiche della procedura di collaborazione volontaria, cd. voluntary disclosure, introdotta dalla l. 186/2014. In particolare, dopo una breve ricostruzione dei tratti caratterizzanti la collaborazione volontaria, vengono analizzati: (a) gli effetti in bonam partem conseguenti alla conclusione positiva della procedura, ovvero l’applicazione al cd. collaborante volontario e ai concorrenti nel reato di una causa sopravvenuta di non punibilità per alcuni delitti tributari e per le condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego aventi quale oggetto materiale il profitto dei predetti delitti; (b) i principali reati per cui la causa di non punibilità non opera e la relazione tra voluntary disclosure e responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, valutando il rischio che l’accesso alla procedura possa risolversi in una sostanziale autodenuncia; (c) i possibili reati che possono essere commessi, abusando della procedura, e segnatamente i delitti di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, di riciclaggio, di autoriciclaggio e di truffa ai danni dello Stato.
Il lavoro, prendendo atto dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio, si propone di evidenziarne gli aspetti maggiormente apprezzabili e i profili che, già ad una prima lettura, appaiono presentare possibili criticità. Su un piano più generale, si prospetta un potenziale effetto paradossale derivante dall’applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato proprio, quale l’autoriciclaggio: l’interrogativo attiene, in particolare, alla perdurante operatività delle fattispecie comuni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Conclusivamente si concentra l’attenzione sulle interazioni tra delitti tributari e (auto)riciclaggio, legame “genetico”, considerato il contesto normativo in cui la norma incriminatrice ha trovato origine (disciplina della cd. voluntary disclosure), che solleva più di un interrogativo.
Le Sezioni Unite decidono sulla rilevanza delle allegazioni che il soggetto “proposto” per l’applicazione della confisca di prevenzione può presentare per la giustificazione della provenienza dei beni nella sua disponibilità. In particolare, negano che i redditi occultati al fisco siano idonei a giustificare la sproporzione tra il valore dei beni rispetto all’attività economica svolta. Il presente contributo si interroga sulle ricadute della decisione, alla luce di un recente orientamento in tema di confisca allargata (art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992) che riconosce al suo destinatario la facoltà di dedurre i proventi dell’evasione fiscale. Il Supremo Collegio non estende siffatto orientamento anche alla confisca ante delictum, sostenendone l’incompatibilità rispetto al testo di legge e alla ratio. Il lavoro contesta l’estensione del sistema di prevenzione all’evasore fiscale.
Traendo spunto dall’ordinanza n. 7289 del 2014 di rimessione alle Sezioni Unite, l’articolo affronta la questione se, ai fini della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92 e ex art. 2 ter l. 575/65 (oggi art. 24 del d.lgs. n. 59/201), si debba tenere conto dei proventi dell’evasione fiscale per valutare se i beni posseduti siano di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del reo e, ancora più a monte, se si debba tenere conto dei redditi sottratti alla tassazione; questione rilevante anche per stabilire se i beni “risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” ex art. 2 ter l. 575/65. Tale questione assume un particolare rilievo in quanto, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 92/2008, si è esteso l’ambito di applicazione della confisca ex art. 2 ter l. 575/65 nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica, compresi gli evasori fiscali nell’interpretazione giurisprudenziale, e rileva anche nei confronti dei terzi laddove il valore sproporzionato del bene intestato a un terzo diventa elemento probatorio dell’intestazione fittizia.
Il presente contributo, ripercorrendo gli argomenti sviluppati dalla Cassazione (sez. V, sentenza n. 36859 del 16 gennaio 2013, dep. 6 settembre 2013) nel corposo ed approfondito iter motivazionale, focalizza l’analisi su tre questioni di stringente attualità in campo penaltributario. Anzitutto, si sofferma sul lungo e particolarmente circostanziato obiter dictum in materia di elusione fiscale, col quale la Corte, discostandosi dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. II, n. 7739/2012; Cass. pen. sez. III, n. 19100/2013), ritiene penalmente irrilevanti le condotte elusive in assenza di comminatorie specifiche di sanzioni penali, indicative di un’esplicita volontà legislativa di incriminazione. In secondo luogo, si concentra sul reale perimetro di operatività dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 (e, specularmente, sui casi di possibile concorso dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000): la Corte, aderendo all’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, opta per una lettura restrittiva della norma, non scevra, tuttavia, di profili di criticità. Infine, si esaminano le conclusioni in tema di indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000), laddove la quinta sezione, condivisibilmente accedendo ad una nozione rigorosa di specialità unilaterale in astratto, esclude qualsiasi continuità normativa con la fattispecie di truffa originariamente contestata.
La Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti di rilevanza penale di operazioni qualificate come elusive in sede tributaria, ribadendo quanto già espresso nel noto precedente della sentenza “Dolce e Gabbana”. Anche in questo caso, l’identificazione tra la condotta elusiva ai sensi dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e quella penalmente rilevante non soddisfa: in eccesso, perché l’applicazione della disposizione antielusiva non garantisce il rispetto del canone della tassatività; in difetto, perché non richiede al giudice penale una valutazione autonoma sulla sussistenza dell’evasione a prescindere dalla qualificazione dell’operazione nel procedimento tributario come abusiva o elusiva.






