L’indagine prende le mosse dal raddoppiamento dei termini di prescrizione disposto dall’art. 157, comma 6 del codice penale (come novellato dalla legge n. 68 del 2015) per i delitti contro l’ambiente collocati nel titolo VI bis. Di tale norma si ricostruisce significato e ricadute di politica criminale, per poi indagarne le possibili ragioni giustificatrici, nel quadro ordinamentale complessivo. Vengono quindi esaminati i relativi punti critici, sui piani sia della congruenza con gli obiettivi della riforma, sia della coerenza rispetto al sistema generale di tutela penale dell’ambiente. Si affronta inoltre il tema della giustiziabilità di tale disciplina nell’ambito del sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale.
Il presente contributo è dedicato alle profonde innovazioni apportate con la L. n. 68/2015 sui c.d. “ecoreati” alla disciplina della responsabilità degli enti. Quest’ultima, introdotta dal d.lgs. n. 121/2011 che ha inserito nel d.lgs. n. 231/2001, l’art. 25 undecies, vede oggi esteso il catalogo dei reati presupposto a numerose fattispecie a tutela dell’ambiente. L’analisi si soffermerà da un lato, sulle criticità che si riscontrano nella materia, con particolare riguardo al raccordo con la nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni, nonché al mancato richiamo ai Sistemi di Gestione Ambientale. Dall’altro, sui possibili orizzonti della disciplina, ancora bisognosa di interventi legislativi per essere pienamente conforme ai principi di tassatività e determinatezza.
Al pari di quanto accade per il diritto penale individuale, anche nel sistema di responsabilità degli enti il principio di legalità è sottoposto a tensioni, originate da opzioni ermeneutiche volte a espandere il catalogo dei reati presupposto oltre il perimetro tracciato dal legislatore. Il tema è declinato dall’angolo visuale del diritto penale ambientale che, sinora, ha rappresentato il primo e principale banco di prova per la tenuta del principio in “ambito 231”. Prendendo le mosse dal caso Ilva, il contributo ripercorre il controverso rapporto tra reati ambientali e fattispecie associativa, evidenziando come l’art. 24-ter del decreto – anche alla luce di taluni sviluppi in tema di associazione per delinquere transnazionale – rischi di trasformarsi in una disposizione passe-partout, con ricadute sulla effettiva possibilità di predisporre il compliance program e sulla stessa “colpevolezza” del soggetto collettivo. A conferma della rilevanza del paradigma associativo in questa materia, da ultimo sollecita alcune riflessioni l’introduzione, nel nuovo titolo VI-bis del codice penale, dell’aggravante ambientale per le fattispecie associative (art. 452-octies c.p.), la quale presenta, sul terreno dei soggetti collettivi, profili di irrazionalità sul piano sanzionatorio.
Lo stato attuale del mercato mondiale degli alimenti, dominato dalle multinazionali del settore e caratterizzato da concentrazione societaria, globalizzazione e finanziarizzazione, rende necessario responsabilizzare direttamente le società commerciali per la realizzazione dei food crimes. Circa la struttura di tale responsabilità, il paradigma basato sulla carente organizzazione interna appare il più adatto allo scopo ed anche il più coerente con la filosofia ispiratrice della fitta regolamentazione europea in materia alimentare, secondo cui i relativi rischi vanno gestiti dalle imprese con un approccio di tipo preventivo, sistematico e documentato. La questione della scarsa determinatezza dei requisiti giuridici del modello organizzativo di prevenzione del rischio-reato può essere affrontata sia attraverso un’accorta integrazione legislativa, sia recependo, in sede applicativa, gli indirizzi rivenienti dalla normativa europea, dalla soft law internazionale e dalla standardizzazione privata, che vantano una lunga tradizione nel campo dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Il recente progetto italiano di riforma dei reati in materia agroalimentare, elaborato dalla Commissione Caselli, è apprezzabile per lo sforzo di “codificazione” di un modello organizzativo-tipo dell’impresa alimentare (nuovo art. 6-bis del d.lgs. n. 231/2001). Tuttavia, il potenziamento dell’etero-normazione in questo delicato settore, per il modo in cui è stato tecnicamente congegnato, presenta diverse incongruenze e potrebbe sollevare un nuovo sciame di problemi interpretativi.
Lo scritto si occupa del tema della estensibilità della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, di cui al d. lgs. 231/2001, ai reati riconducibili all’esercizio dell’attività giornalistica. Esaminati i problemi legati all’operatività dei criteri di imputazione di tali reati all’impresa giornalistica, si pone in evidenza la problematica compatibilità tra l’esercizio del diritto di cronaca e la compliance preventiva che fonda la colpevolezza di organizzazione dell’ente.
Il presente scritto si basa sul lavoro svolto dal Gruppo di ricerca costituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze sul tema “Giustizia penale e informazione giudiziaria”, cercando di riassumere brevemente i principali nodi problematici emersi a proposito dei vari interessi coinvolti e del loro possibile bilanciamento. Nel presupposto che occorra sciogliere la contraddizione esistente tra una normativa vigente ma totalmente ineffettiva e una situazione di sofferenza di molti interessi, specie privati, si tenta di individuare alcune possibili linee di riforma o di ripensamento.
L’art. 25-quater ha fatto ingresso nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 mediante la l. 14 gennaio 2003, n. 7, in attuazione di obblighi di matrice sovranazionale che, nel più ampio quadro di contrasto al fenomeno terroristico, imponevano il riconoscimento di forme di responsabilità anche a carico della persona giuridica. La circostanza che la disposizione in commento non sia mai stata applicata – a dispetto dell’attuale escalation della minaccia terroristica a livello globale – induce ad interrogarsi sulla funzione e sull’effettività della fattispecie nell’economia del ”decreto 231”. Muovendo dalla ricognizione delle fonti sovranazionali di riferimento, il presente contributo si sofferma sulle principali questioni interpretative sollevate dalla norma, con l’obiettivo di evidenziarne i profili di frizione con il principio di legalità e con il criterio oggettivo d’imputazione dell’interesse o vantaggio, illustrando al contempo le significative ricadute sul piano della costruzione del modello organizzativo.
Nell’ordinamento statunitense, si assiste alla progressiva estensione, agli enti collettivi, di procedimenti di diversione i quali sono diventati, oggi, lo strumento privilegiato per fronteggiare la criminalità d’impresa; tanto che anche il Regno Unito ha, di recente, introdotto una disciplina ah hoc. Tale è la pervasività della giustizia dilatoria che la stessa ha finito per stravolgere i regimi di corporate liability vigenti nei sistemi di area anglo-americana, fornendo al contempo spunti comparativi anche in prospettiva di riforma del d. lgs. n. 231 del 2001.
L’intervento si focalizza sulla mancanza di criteri certi ai fini del giudizio d’idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo. Quest’ultimo, architrave del sistema di responsabilità da reato degli enti, nella sua declinazione concreta non si rivela efficace, per cui la verificazione del fatto di reato è valutata ex se come indice dell’inidoneità del modello stesso, con il rischio di riprodurre quel meccanismo di “profezie auto-avveranti” già conosciuto in tema di illeciti colposi. L’analisi della giurisprudenza conferma questo dato, rivelando un numero esiguo di pronunce che escludono la responsabilità dell’ente in virtù della corretta adozione e attuazione di un modello idoneo, e la recente vicenda Impregilo sembra assumere in tal senso carattere paradigmatico. Le ragioni di tale fenomeno sono rinvenute nell’indeterminatezza legislativa dei criteri di costruzione del modello, e la ricerca di possibili correttivi individua soluzioni già praticate dal legislatore, che nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro ha stabilito una presunzione di adeguatezza dei modelli che si attengono a riconosciute linee-guida, soluzioni che mirano ad una certificazione preventiva dei modelli e soluzioni divise tra valorizzazioni della hard o della soft law.