Lo studio analizza il Progetto di riforma dei reati agroalimentari e in materia di salute pubblica concluso il 14 ottobre 2015 dalla Commissione Caselli. Si analizzano prima le carenze della disciplina vigente sia codicistica e sia della l. n. 283/1962, per poi illustrare in dettaglio le novità introdotte dal Progetto 2015. Ne emergono una significativa demarcazione del sistema tra sicurezza alimentare (legge speciale) e salute pubblica (codice penale), una rilevante depenalizzazione sul piano dell’art. 5 l. 283/1962, anche se lasciata in parte all’interpretazione, e un’innovazione profonda del modello contravvenzionale. Sul piano dei rapporti tra codice e legge speciale viene evidenziata un’accresciuta importanza del ruolo di prevenzione grazie alla disciplina congiunta, penale e amministrativa, che regola la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti del codice penale, ma anche grazie a figure delittuose come la produzione e commercio di sostanze nocive per le finalità del commercio all’ingrosso o della grande distribuzione, il disastro sanitario anche per danni a distanza e su vittime indeterminate, l’omesso ritiro di sostanze pericolose e le informazioni commerciali pericolose.
La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, compie un significativo revirement in tema di confiscabilità del profitto ritratto da illeciti penal-tributari, non soltanto collocandosi in una prospettiva del tutto eccentrica rispetto ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ma pervenendo altresì a conclusioni poco persuasive sotto il profilo semantico e logico, oltre che di difficoltosa collocazione dommatica. Sebbene la soluzione del caso giudicato possa risultare condivisibile, la pronuncia desta preoccupazione per le sue potenziali ricadute sistemiche.
Il presente contributo si prefigge lo scopo di analizzare le possibili ricadute sulle caratteristiche e sul ruolo del processo penale provocate dall’utilizzo dello strumento ablatorio. A tal fine, verrà analizzata, in particolare, l’evoluzione giurisprudenziale relativa ai presupposti applicativi della confisca nonché dello strumento cautelare del sequestro preventivo.
La sentenza annotata si inscrive nel novero delle pronunce della Suprema Corte volte a riaffermare la piena vigenza, anche nel sistema della responsabilità ex crimine, del principio di legalità nelle sue diverse articolazioni. In particolare, la vicenda concreta è stata occasione per ribadire l’operatività del principio di irretroattività della norma sfavorevole all’ente in quanto estensiva della relativa responsabilità ai reati ambientali selezionati dal d.lgs. 121/2011, in fase di prima attuazione della direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente.
Lo scritto ha ad oggetto le ricadute penalistiche della procedura di collaborazione volontaria, cd. voluntary disclosure, introdotta dalla l. 186/2014. In particolare, dopo una breve ricostruzione dei tratti caratterizzanti la collaborazione volontaria, vengono analizzati: (a) gli effetti in bonam partem conseguenti alla conclusione positiva della procedura, ovvero l’applicazione al cd. collaborante volontario e ai concorrenti nel reato di una causa sopravvenuta di non punibilità per alcuni delitti tributari e per le condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego aventi quale oggetto materiale il profitto dei predetti delitti; (b) i principali reati per cui la causa di non punibilità non opera e la relazione tra voluntary disclosure e responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, valutando il rischio che l’accesso alla procedura possa risolversi in una sostanziale autodenuncia; (c) i possibili reati che possono essere commessi, abusando della procedura, e segnatamente i delitti di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, di riciclaggio, di autoriciclaggio e di truffa ai danni dello Stato.
L’art. 648-ter.1. c.p. introduce nell’ordinamento italiano la fattispecie di autoriciclaggio, già prevista in numerosi Paesi. Le riserve sull’opportunità della nuova incriminazione appaiono superabili attraverso svariate considerazioni d’ordine politico-criminale. La struttura del delitto in esame ricalca in larga misura quella del riciclaggio, con alcune varianti degne di nota.
Il lavoro, tratteggiando in modo mirato i profili della responsabilità diretta degli enti da reato di cui al d. lgs. 231 del 2001 e gli aspetti maggiormente significativi e conferenti del delitto di autoriciclaggio, si propone di evidenziare i confini operativi dell’autoriciclaggio quale reato-presupposto realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai soggetti in esso inseriti.