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ISSN 2611-8858

Temi

Rieducazione

Riflessioni sugli istituti di clemenza collettiva alla luce dell’esperienza tedesca e austriaca

L’articolo ripercorre l’evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di amnistia anche alla luce della disciplina prevista negli ordinamenti tedesco e austriaco, evidenziando le peculiarità e specificità delle diverse esperienze e pratiche della clemenza generale. Il saggio, prendendo le mosse dai diversi contesti normativi nazionali e osservando la fenomenologia degli istituti in prospettiva comparata, analizza la natura e i limiti dell’esercizio legittimo del potere di clemenza

Il superamento delle preclusioni alla risocializzazione: un’occasione mancata della riforma penitenziaria

Ad oltre quarant’anni dalla riforma penitenziaria, l’umanesimo di matrice costituzionale che ne aveva ispirato la trama sembra aver lasciato il passo ad una involuzione carcerocentrica veicolata da molteplici interventi punitivo-simbolici con cui il legislatore dell’emergenza ha inteso “trincerare” il sistema penitenziario. Utilizzando il grimaldello rappresentato dall’art. 4-bis ord. penit., sono stati progressivamente inseriti numerosi automatismi carcerari, basati su presunzioni pressoché assolute di persistente pericolosità sociale, che impongono di default un trattamento carcerario di rigore. In direzione opposta si è mossa la giurisprudenza costituzionale, impegnata in un’opera di reductio ad constitutionem del sistema penitenziario che sembra celare l’inizio di un progressivo superamento del modello di decisione giudiziale basato su regole generali indefettibili, che affidano al solo legislatore il bilanciamento degli interessi in gioco, amputando di netto la discrezionalità del giudice. Lungo questa traiettoria si è inserita la recente riforma penitenziaria, nata con il dichiarato intento di superare il rigido sistema delle preclusioni alla riabilitazione, relativizzando le presunzioni assolute di pericolosità e restituendo al giudice di sorveglianza la facoltà di individualizzare il trattamento carcerario. Il pregevole lavoro istruttorio e redazionale iniziato con gli Stati generali e poi confluito nel progetto Giostra, però, ad un metro dal traguardo è stato travolto dall’ennesima deriva populista, che ha stroncato l’opera di sfoltimento delle ipotesi ostative alla rieducazione

Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione

I dati statistici a disposizione rivelano che dal 2010 ad oggi la popolazione carceraria è calata in misura consistente; d’altro canto però, negli ultimi due anni la popolazione carceraria ha ripreso a crescere a ritmi assai sostenuti. Da qui alcune riflessioni sugli effetti – in parte effimeri, in parte più duraturi – prodotti dalle riforme ‘svuotacarceri’ che sono seguite alle condanne subite dall’Italia in sede europea per la violazione dell’art. 3 Cedu. La sensazione è che, a prescindere dagli esiti della riforma dell’ordinamento penitenziario in atto, il sistema non abbia ancora maturato una reale capacità di cambiamento che è necessaria per dare vita ad un sistema dell’esecuzione penale realmente rispettoso dei principi costituzionali custoditi nell’art. 27 co. 3 Cost.

Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione

Il tema dell’alternativa al carcere si è imposto continuativamente nel dibattito penalistico in rapporto, da un lato, ai problemi sollevati dall’ipertrofia della legislazione penale e, dall’altro lato, dalla crisi del carcere con speciale riguardo alla detenzione breve. Lo si ravvisa pure nell’attuale stagione politico-criminale, nella quale – anche per effetto della condanna riportata nella nota sentenza CEDU 8 giugno 2013, Torreggiani c. Italia – traspare l’intenzione di sfruttare le alternative al carcere in chiave deflativa per contenere il sovraffollamento degli istituti di pena (oltre che, in taluni casi, il carico giudiziario), ponendo in secondo piano le istanze tese a valorizzare la capacità rieducativa di tali misure.

La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali

Le scelte sulla misura delle pene edittali, rientranti nella competenza politica del legislatore, possono essere controllate sotto il profilo della proporzione, in rapporto alla gravità dei diversi tipi di reato, alla luce del principio d’eguaglianza e dell’idea rieducativa. Ci sono anche vincoli relativi alla struttura delle cornici edittali: illegittimità di cornici eccessivamente dilatate, o che spezzano la corrispondenza fra variazioni di gravità del fatto e gli spazi di commisurazione discrezionale.

In dialogo con “Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena, Milano 2014”

La riflessione di Eusebi sul problema della pena, nell’ambito del pensiero cristiano, mette in luce il volto cattivo del diritto penale; propone, alla luce dell’art. 27 Cost., una visione della pena volta come percorso, piuttosto che come corrispettivo secondo un criterio rigido di proporzione; addita a modello la giustizia riparativa, intesa alla ricostruzione di legami sociali. L’aggancio alla religione cristiana apre prospettive che vanno oltre la giustizia statuale, e pone il problema della rilevanza di concezioni comprensive per la tenuta dello stato di diritto.

La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni

Il contributo esamina i tratti essenziali del complessivo intervento di riforma della giustizia penale del Ministro Orlando attualmente all’esame del Senato, che dovrebbe incidere su vari istituti del diritto penale sostanziale – come l’estinzione del reato per condotte preparatorie e, soprattutto, la prescrizione del reato – nonché di una congerie di norme di diritto penale processale, accomunate dalla finalità di rendere più efficienti gli sviluppi procedimentali, anche attraverso una più stringente scansione temporale dei diversi snodi.

«Rivoltarsi nella feccia di Romolo»

Il contributo discute della rilevanza di alcune situazioni-limite che si verificano nella realtà pratica dell’esecuzione penitenziaria (in particolare, in tema di incompatibilità carceraria, di rapporti genitoriali, di aiuto ai fini del definitivo reinserimento nella realtà sociale), come spia di deficit fondamentali dell’attuale regime di ordinamento penitenziario e dello stesso concetto di ‘trattamento’ che ne sta alla base. Si denuncia in proposito la mancanza di saperi nomologici in materia di ‘trattamento’ ed il sostanziale disinteresse per questa lacuna, che finisce con il rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione in senso lato (comprensiva dell’area trattamentale) l’intera fase esecutiva. Infine, auspicando almeno la perdita di centralità dell’esecuzione carceraria, si segnala un diverso ruolo che dovrebbe competere alla legalità dell’esecuzione (ed ai saperi giuridici): se, rispetto ad un carcere inteso come residuale, ciò che diviene centrale è definire le condizioni della legalità, si tratterà di studiare in che cosa può essere tutelata e valorizzata la persona in un’istituzione di questo tipo; ma certamente non potranno essere i giuristi a farlo. Il loro compito sarà quello di esplicitare tutte le condizioni di tutela normativa della persona a chi possa studiare, alle condizioni normative date, cosa può essere scientificamente plausibile in termini di promozione dell’individuo.

El proyecto de reforma del Código Penal de 2013 como programa inocuizador de delincuentes peligrosos (prisión permanente revisable y medidas de seguridad indeterminadas)

Il progetto di riforma del codice penale spagnolo dal 2013 introduce una modifica sostanziale del sistema di misure di sicurezza ed include l’ergastolo nell’elenco delle sanzioni penali. Entrambe novità rappresentano una svolta del sistema punitivo verso un “diritto penale della sicurezza”, in contrasto con i principi di colpevolezza, legalità, proporzionalità e rieducazione, interpretati alla luce della Costituzione spagnola e della Convenzione europea dei diritti del uomo.