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ISSN 2611-8858

Temi

Rieducazione

Riflessioni sugli istituti di clemenza collettiva alla luce dell’esperienza tedesca e austriaca

L’articolo ripercorre l’evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di amnistia anche alla luce della disciplina prevista negli ordinamenti tedesco e austriaco, evidenziando le peculiarità e specificità delle diverse esperienze e pratiche della clemenza generale. Il saggio, prendendo le mosse dai diversi contesti normativi nazionali e osservando la fenomenologia degli istituti in prospettiva comparata, analizza la natura e i limiti dell’esercizio legittimo del potere di clemenza

Il superamento delle preclusioni alla risocializzazione: un’occasione mancata della riforma penitenziaria

Ad oltre quarant’anni dalla riforma penitenziaria, l’umanesimo di matrice costituzionale che ne aveva ispirato la trama sembra aver lasciato il passo ad una involuzione carcerocentrica veicolata da molteplici interventi punitivo-simbolici con cui il legislatore dell’emergenza ha inteso “trincerare” il sistema penitenziario. Utilizzando il grimaldello rappresentato dall’art. 4-bis ord. penit., sono stati progressivamente inseriti numerosi automatismi carcerari, basati su presunzioni pressoché assolute di persistente pericolosità sociale, che impongono di default un trattamento carcerario di rigore. In direzione opposta si è mossa la giurisprudenza costituzionale, impegnata in un’opera di reductio ad constitutionem del sistema penitenziario che sembra celare l’inizio di un progressivo superamento del modello di decisione giudiziale basato su regole generali indefettibili, che affidano al solo legislatore il bilanciamento degli interessi in gioco, amputando di netto la discrezionalità del giudice. Lungo questa traiettoria si è inserita la recente riforma penitenziaria, nata con il dichiarato intento di superare il rigido sistema delle preclusioni alla riabilitazione, relativizzando le presunzioni assolute di pericolosità e restituendo al giudice di sorveglianza la facoltà di individualizzare il trattamento carcerario. Il pregevole lavoro istruttorio e redazionale iniziato con gli Stati generali e poi confluito nel progetto Giostra, però, ad un metro dal traguardo è stato travolto dall’ennesima deriva populista, che ha stroncato l’opera di sfoltimento delle ipotesi ostative alla rieducazione

Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione

I dati statistici a disposizione rivelano che dal 2010 ad oggi la popolazione carceraria è calata in misura consistente; d’altro canto però, negli ultimi due anni la popolazione carceraria ha ripreso a crescere a ritmi assai sostenuti. Da qui alcune riflessioni sugli effetti – in parte effimeri, in parte più duraturi – prodotti dalle riforme ‘svuotacarceri’ che sono seguite alle condanne subite dall’Italia in sede europea per la violazione dell’art. 3 Cedu. La sensazione è che, a prescindere dagli esiti della riforma dell’ordinamento penitenziario in atto, il sistema non abbia ancora maturato una reale capacità di cambiamento che è necessaria per dare vita ad un sistema dell’esecuzione penale realmente rispettoso dei principi costituzionali custoditi nell’art. 27 co. 3 Cost.

Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione

Il tema dell’alternativa al carcere si è imposto continuativamente nel dibattito penalistico in rapporto, da un lato, ai problemi sollevati dall’ipertrofia della legislazione penale e, dall’altro lato, dalla crisi del carcere con speciale riguardo alla detenzione breve. Lo si ravvisa pure nell’attuale stagione politico-criminale, nella quale – anche per effetto della condanna riportata nella nota sentenza CEDU 8 giugno 2013, Torreggiani c. Italia – traspare l’intenzione di sfruttare le alternative al carcere in chiave deflativa per contenere il sovraffollamento degli istituti di pena (oltre che, in taluni casi, il carico giudiziario), ponendo in secondo piano le istanze tese a valorizzare la capacità rieducativa di tali misure.

La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali

Le scelte sulla misura delle pene edittali, rientranti nella competenza politica del legislatore, possono essere controllate sotto il profilo della proporzione, in rapporto alla gravità dei diversi tipi di reato, alla luce del principio d’eguaglianza e dell’idea rieducativa. Ci sono anche vincoli relativi alla struttura delle cornici edittali: illegittimità di cornici eccessivamente dilatate, o che spezzano la corrispondenza fra variazioni di gravità del fatto e gli spazi di commisurazione discrezionale.

In dialogo con “Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena, Milano 2014”

La riflessione di Eusebi sul problema della pena, nell’ambito del pensiero cristiano, mette in luce il volto cattivo del diritto penale; propone, alla luce dell’art. 27 Cost., una visione della pena volta come percorso, piuttosto che come corrispettivo secondo un criterio rigido di proporzione; addita a modello la giustizia riparativa, intesa alla ricostruzione di legami sociali. L’aggancio alla religione cristiana apre prospettive che vanno oltre la giustizia statuale, e pone il problema della rilevanza di concezioni comprensive per la tenuta dello stato di diritto.