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ISSN 2611-8858

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Riforma Orlando

La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”

Nella delega sulle intercettazioni, contenuta nella riforma Orlando, il Parlamento ha tracciato criteri direttivi piuttosto ampi ispirati alle linee–guida adottate dalle principali procure della Repubblica, con l'obiettivo ambizioso di allestire una tutela efficace della riservatezza. Il riferimento incrociato alla legge–delega ed alle circolari permette di evidenziare alcuni nodi problematici cui il legislatore delegato dovrà prestare attenzione onde evitare aporie e dubbi di costituzionalità: in particolare, la scelta di affidare al pubblico ministero (e, prima ancora, alla polizia giudiziaria) la selezione delle conversazioni da verbalizzare, per un verso, può penalizzare le esigenze difensive; per un altro verso, in assenza di idonee sanzioni processuali, può rendere l'esigenza di tutela della riservatezza un mero flatus vocis. All'esito del dialogo tra pubblico ministero e polizia giudiziaria potrebbe, poi, emergere un materiale – dai contorni e dalla sorte incerta – consistente nelle conversazioni verbalizzate e successivamente “omissate“, la cui eventuale pubblicazione illecita resta priva di una specifica tutela penale.

La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, con le famose sentenze Dasgupta e Patalano, disegnano le condizioni dell’overturning della condanna in proscioglimento, imponendo la rinnovazione istruttoria in appello. Sullo sfondo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, peraltro meno esigente della nostra Corte di legittimità. All’orizzonte, la c.d. “Riforma Orlando”, che di questa giurisprudenza si fa sostanziale veicolo legislativo.

La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative

Pare proprio che, questa volta, dovremo dire addio all’appello così come configurato nel codice Vassalli. La riforma Orlando marcia ormai a tappe forzate verso l’approvazione e tra le (molte, eterogenee) novità che porta con sé ci sono anche disposizioni che muteranno in profondità i connotati del secondo grado di giudizio. Il disegno strategico è ambizioso: assicurare la piena “conformità convenzionale” del mezzo e, allo stesso tempo, decongestionare le Corti. Il risultato – che evidenzia un (non sorprendente, per la verità) continuum tra legislatore e cassazione – è però nel complesso assai deludente. Premesse errate, quanto a portata dei dicta di Strasburgo e a natura e funzione del mezzo, fondano soluzioni che ingigantiscono il giudizio senza migliorarne la qualità, e al contempo ne rendono più difficile l’accesso, irrigidendo le condizioni di ammissibilità.

Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni

Il contributo fornisce una prima illustrazione delle novità in materia processuale penale contenute nella l. 23 giugno 2017, n. 103, ponendo in rilievo meriti e difetti di una ‘riforma’ che – oltre a contenere innovazioni di fattura non sempre pregevole e alcune lacune – si è spesso limitata a rielaborare orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni

Il contributo esamina i tratti essenziali del complessivo intervento di riforma della giustizia penale del Ministro Orlando attualmente all’esame del Senato, che dovrebbe incidere su vari istituti del diritto penale sostanziale – come l’estinzione del reato per condotte preparatorie e, soprattutto, la prescrizione del reato – nonché di una congerie di norme di diritto penale processale, accomunate dalla finalità di rendere più efficienti gli sviluppi procedimentali, anche attraverso una più stringente scansione temporale dei diversi snodi.