Con il presente lavoro, si intende proporre, seppur in estrema sintesi, un’analisi delle principali questioni che hanno interessato il recente dibattito circa il rapporto tra il principio di intangibilità del giudicato penale e la tutela dei diritti umani del detenuto, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU. L’oggetto di indagine sarà, dunque, limitato alla relazione intercorrente tra il giudicato penale interno e l’incidenza dell’esecuzione della giurisprudenza sovranazionale.
Il contributo prende le mosse da una recente pronuncia della Cassazione che, per risolvere una questione di successione di norme penali nel tempo, ha fissato il tempus commissi delicti di un omicidio colposo in corrispondenza della verificazione dell’evento letale, ed ha perciò applicato una pena più severa di quella vigente al momento – assai più risalente – in cui l’imputato aveva posto in essere la condotta causalmente rilevante. L’Autore critica la soluzione abbracciata dalla Suprema Corte alla luce del principio costituzionale di irretroattività in malam partem, nonché dell’omologo principio sancito dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A quest’ultimo proposito, viene prospettata la possibilità di presentare un ricorso alla Corte di Strasburgo, finalizzato ad ottenere l’accertamento della violazione e la successiva rideterminazione della pena in executivis.
Con l’ordinanza richiamata nel sottotitolo il Tribunale di Roma “chiude” di fatto la nota vicenda giudiziaria “Costa-Pavan”, in tema di diagnosi preimpianto e diritto all’accesso alla procreazione assistita da parte di coppie non sterili ma portatrici di gravi malattie ereditarie. Invece di essere fatto oggetto di questione di costituzionalità, l’art.4 della l. 40/2004 viene “disapplicato”, in modo da consentire immediatamente ai ricorrenti, pur capaci di avere figli, di usufruire di un trattamento di fecondazione assistita e, quindi, di una diagnosi e selezione preimpianto, così da superare nel caso specifico la discriminazione rispetto a coppie che, sugli stessi presupposti e per gli stessi fini, avrebbero la possibilità di accedere ad indagini prenatali ed eventualmente all’interruzione volontaria di gravidanza; discriminazione già censurata in una precedente decisione dalla Corte EDU, stimolata da un ricorso “diretto” degli stessi coniugi. L’analisi del provvedimento e dei peculiari percorsi procedurali che ad esso hanno condotto costituisce occasione per un approfondimento dei nessi tra sistema giuridico CEDU e ordinamento interno, nella prospettiva del c.d. “dialogo tra le Corti”. Tale approfondimento si giova, tra l’altro, di una rilettura delle sentenze sull’altrettanto noto caso “Scoppola”, che sembra rivelare una tendenza non pienamente dichiarata della giurisprudenza, persino costituzionale, ad asseverare forme di disapplicazione di norme di legge in esecuzione sostanziale di sentenze CEDU, limitata alle sole ipotesi in cui il giudice interno abbia a decidere del medesimo caso già preso in considerazione a Strasburgo. Una tendenza che potrebbe costituire un plausibile “compromesso” – nel caso specifico (connotato da profili problematici peculiari), ma anche più in generale – tra l’esigenza di mantener ferme la “separazione” tra potere giudiziario e legislativo nonché le logiche del principio di legalità, e l’opportunità di concedere al giudice italiano spazi di interazione diretta con quello sovranazionale, senza che tale interazione abbia ad incidere sulla dimensione “generale ed astratta” dell’ordinamento.
La Corte costituzionale, pur accogliendo, con la sentenza n. 210 del 2013, un incidente sollevato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione per consentire ai “fratelli minori” di Scoppola di conseguire dal giudice dell’esecuzione la commutazione dell’ergastolo nella pena detentiva di trenta anni di reclusione, mantiene ferma in ogni altro caso la stabilità del giudicato di condanna dinanzi alla sopravvenuta lex mitior. Tuttavia alcune sue recenti decisioni, produttive di uno ius superveniens più favorevole al reo, potrebbero determinare effetti anche in sede esecutiva, alla luce di quanto dispongono gli artt. 136 Cost. e 30 legge n. 87 del 1953.