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ISSN 2611-8858

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Sexting

Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d’età

Ai minori di età gli ordinamenti internazionale ed europeo riconoscono importanti diritti (anche) in ambito digitale, attribuendo ad essi un ambito di autodeterminazione sempre maggiore al crescere della capacità di discernimento. Tale approccio alla figura del minore non è tuttavia di facile implementazione nell’ordinamento penale. Il contributo si dedica in particolare al c.d. sexting tra minori, dicasi lo scambio consensuale di materiali pornografici autoprodotti. Tale relativamente nuovo fenomeno è stato inizialmente ricondotto dalla giurisprudenza italiana alle fattispecie di pedopornografia; recenti decisioni hanno tuttavia riconosciuto che esso, qualora scevro di comportamenti abusivi, non meriti una repressione penale. A tentare di ovviare alla lacuna che, in aperta violazione degli obblighi di diritto internazionale ed europeo di protezione dei minori contro l’abuso sessuale, lasciava sguarnita di appropriata tutela l’eventuale non consensuale diffusione che di tali materiali intimi si dovesse fare, è intervenuto il recentissimo art. 612-ter c.p. nell’ambito della riforma del c.d. “codice rosso”.