The study analyses the agri-food and public health crimes reform Project conducted by the Caselli Commission on 14 October 2015, first focusing on the lack of current regulations both in the Penal Code and in Law no. 283/1962, then explaining the changes introduced by the Project in detail. The analysis reveals a significant demarcation in the criminal system between food safety (supplemental legislation) and public health (Penal Code), a relevant decriminalization of many offences included in art. 5 l. 283/1962, even if this is partly left to interpretation, and finally a deep innovation of the legal model of the misdemeanours. With regards to the relationship between Penal Code and supplemental law, the essay highlights how the importance of prevention increased thanks to the joint criminal and administrative discipline that regulates corporate liability for criminal code offences, but also thanks to criminal offences such as the production and sale of harmful substances for the purposes of wholesale or distribution, public health disaster with remote damages on unidentified victims, the omission to recall hazardous food-substances, and harmful food advertising.
La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, compie un significativo revirement in tema di confiscabilità del profitto ritratto da illeciti penal-tributari, non soltanto collocandosi in una prospettiva del tutto eccentrica rispetto ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ma pervenendo altresì a conclusioni poco persuasive sotto il profilo semantico e logico, oltre che di difficoltosa collocazione dommatica. Sebbene la soluzione del caso giudicato possa risultare condivisibile, la pronuncia desta preoccupazione per le sue potenziali ricadute sistemiche.
Il presente contributo si prefigge lo scopo di analizzare le possibili ricadute sulle caratteristiche e sul ruolo del processo penale provocate dall’utilizzo dello strumento ablatorio. A tal fine, verrà analizzata, in particolare, l’evoluzione giurisprudenziale relativa ai presupposti applicativi della confisca nonché dello strumento cautelare del sequestro preventivo.
La sentenza annotata si inscrive nel novero delle pronunce della Suprema Corte volte a riaffermare la piena vigenza, anche nel sistema della responsabilità ex crimine, del principio di legalità nelle sue diverse articolazioni. In particolare, la vicenda concreta è stata occasione per ribadire l’operatività del principio di irretroattività della norma sfavorevole all’ente in quanto estensiva della relativa responsabilità ai reati ambientali selezionati dal d.lgs. 121/2011, in fase di prima attuazione della direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente.
Lo scritto ha ad oggetto le ricadute penalistiche della procedura di collaborazione volontaria, cd. voluntary disclosure, introdotta dalla l. 186/2014. In particolare, dopo una breve ricostruzione dei tratti caratterizzanti la collaborazione volontaria, vengono analizzati: (a) gli effetti in bonam partem conseguenti alla conclusione positiva della procedura, ovvero l’applicazione al cd. collaborante volontario e ai concorrenti nel reato di una causa sopravvenuta di non punibilità per alcuni delitti tributari e per le condotte di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego aventi quale oggetto materiale il profitto dei predetti delitti; (b) i principali reati per cui la causa di non punibilità non opera e la relazione tra voluntary disclosure e responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, valutando il rischio che l’accesso alla procedura possa risolversi in una sostanziale autodenuncia; (c) i possibili reati che possono essere commessi, abusando della procedura, e segnatamente i delitti di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, di riciclaggio, di autoriciclaggio e di truffa ai danni dello Stato.
L’art. 648-ter.1. c.p. introduce nell’ordinamento italiano la fattispecie di autoriciclaggio, già prevista in numerosi Paesi. Le riserve sull’opportunità della nuova incriminazione appaiono superabili attraverso svariate considerazioni d’ordine politico-criminale. La struttura del delitto in esame ricalca in larga misura quella del riciclaggio, con alcune varianti degne di nota.
Il lavoro, tratteggiando in modo mirato i profili della responsabilità diretta degli enti da reato di cui al d. lgs. 231 del 2001 e gli aspetti maggiormente significativi e conferenti del delitto di autoriciclaggio, si propone di evidenziare i confini operativi dell’autoriciclaggio quale reato-presupposto realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai soggetti in esso inseriti.