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ISSN 2611-8858

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Fundamental Rights

«Rivoltarsi nella feccia di Romolo»

Il contributo discute della rilevanza di alcune situazioni-limite che si verificano nella realtà pratica dell’esecuzione penitenziaria (in particolare, in tema di incompatibilità carceraria, di rapporti genitoriali, di aiuto ai fini del definitivo reinserimento nella realtà sociale), come spia di deficit fondamentali dell’attuale regime di ordinamento penitenziario e dello stesso concetto di ‘trattamento’ che ne sta alla base. Si denuncia in proposito la mancanza di saperi nomologici in materia di ‘trattamento’ ed il sostanziale disinteresse per questa lacuna, che finisce con il rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione in senso lato (comprensiva dell’area trattamentale) l’intera fase esecutiva. Infine, auspicando almeno la perdita di centralità dell’esecuzione carceraria, si segnala un diverso ruolo che dovrebbe competere alla legalità dell’esecuzione (ed ai saperi giuridici): se, rispetto ad un carcere inteso come residuale, ciò che diviene centrale è definire le condizioni della legalità, si tratterà di studiare in che cosa può essere tutelata e valorizzata la persona in un’istituzione di questo tipo; ma certamente non potranno essere i giuristi a farlo. Il loro compito sarà quello di esplicitare tutte le condizioni di tutela normativa della persona a chi possa studiare, alle condizioni normative date, cosa può essere scientificamente plausibile in termini di promozione dell’individuo.

El proyecto de reforma del Código Penal de 2013 como programa inocuizador de delincuentes peligrosos (prisión permanente revisable y medidas de seguridad indeterminadas)

Il progetto di riforma del codice penale spagnolo dal 2013 introduce una modifica sostanziale del sistema di misure di sicurezza ed include l’ergastolo nell’elenco delle sanzioni penali. Entrambe novità rappresentano una svolta del sistema punitivo verso un “diritto penale della sicurezza”, in contrasto con i principi di colpevolezza, legalità, proporzionalità e rieducazione, interpretati alla luce della Costituzione spagnola e della Convenzione europea dei diritti del uomo.

Il consenso dell’avente diritto nei percorsi del diritto penale “umano”

I principi costituzionali e i diritti umani sanciti nella CEDU pongono al centro del sistema dei valori la persona e la sua libertà di autodeterminazione in relazione alla gestione dei propri beni e dei propri diritti individuali. Si riattualizza così l’interrogativo sul ruolo penale del fattore “consenso dell’avente diritto” in un contesto giuridico moderno, globale, “umano”.

Le c.d. perquisizioni online tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale

Le c.d. perquisizioni online rappresentano un istituto di natura ibrida e di difficile inquadramento giuridico, oggetto di crescente attenzione a livello europeo ed internazionale. Muovendo dalla preliminare individuazione dei diritti fondamentali della persona coinvolti, il presente contributo si propone di vagliare l’ammissibilità di tale strumento di indagine nell’ordinamento italiano.

Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo

La terza sezione della Cassazione tenta, con l’ordinanza qui commentata, di ribellarsi alla Corte di Strasburgo, che nella sentenza Varvara c. Italia dell’ottobre 2013 ha ritenuto incompatibile con i diritti convenzionali l’applicazione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati mediante una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato. In particolare, la Cassazione invita la Corte costituzionale a impugnare l’arma dei ‘controlimiti’ ai vincoli discendenti dall’art. 117, comma 1 Cost., in nome dell’effettività tutela degli interessi – anch’essi costituzionalmente rilevanti – protetti dalla norma penale, i quali dovrebbero prevalere, nell’ottica della nostra S.C., rispetto alle ragioni di tutela del diritto di proprietà. Così facendo, la Cassazione fraintende tuttavia il senso della sentenza europea, che – in piena continuità rispetto ad altri precedenti – muove piuttosto dal riconoscimento che la confisca urbanistica è una vera e propria ‘pena’ dal punto di vista del diritto convenzionale, e che conseguentemente la sua inflizione presuppone una dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, per definizione assente in una pronuncia in cui l’imputato venga invece ‘prosciolto’ dall’accusa formulata a suo carico.

I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative alla liberazione anticipata speciale)

Il contributo affronta il controverso tema della concedibilità del beneficio della liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis ord. penit., con riferimento alla condotta tenuta prima dell’entrata in vigore della legge n. 10/2014. L’A. rileva come – a differenza di quanto presumibilmente il Parlamento si riprometteva di prevedere e di quanto la giurisprudenza prevalente ritiene – il secondo comma dell’art. 4 della legge citata, dedicato appunto al passato, non sancisca alcuna preclusione per tale categoria di condannati. Né sarebbe possibile ricavarla in via analogica dall’esclusione prevista dal primo comma, con riguardo alla condotta tenuta dopo l’entrata in vigore della legge, essendo questa disposizione di natura eccezionale. L’A. comunque afferma che – anche a voler ammettere per ipotesi che questa operazione interpretativa sia praticabile, e che quindi si possa ritenere che la legge n. 10/2014, nel convertire il d.l. n. 146/2013 abbia introdotto un divieto di concessione della liberazione anticipata speciale ai condannati di cui all’art. 4-bis, anche con riguardo ai periodi pregressi – non si possa negare la concessione del beneficio a questa categoria di condannati quando la loro richiesta si basa su fatti verificatisi nel vigore del decreto-legge. Reputa, infatti, che la norma riguardante la liberazione anticipata speciale abbia natura sostanziale e che la mancata conversione del decreto legge ne vanifichi l’efficacia solo con riguardo a fatti ad esso pregressi (Corte cost. n. 51/85).

Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione medicalmente assistita

Con l’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, il legislatore italiano ha introdotto una serie di limiti, divieti e sanzioni che esorbitano dalla loro naturale vocazione di semplice regolamentazione di comuni pratiche di fecondazione artificiale, sfociando piuttosto nella predisposizione di uno statuto punitivo che impone paternalisticamente scelte etiche ed ideologicamente orientate nel senso di una generale avversione verso procedimenti riproduttivi diversi da quelli ortodossi. A dieci anni dalla loro introduzione, le norme in materia di PMA non sembrano tuttavia destinate a sopravvivere: hanno infatti ripetutamente vacillato sotto la scure dei giudici nazionali ed europei, rivelandosi in tutta la loro incostituzionalità, nella loro illogicità sistematica e nell’inaccettabile indifferenza verso le esigenze concrete di coppie sterili o infertili.

Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è

In una Carta costituzionale che non conosce altri obblighi di criminalizzazione, il reato di tortura è il solo ad essere imposto e preteso. Eppure, nonostante quanto prescritto dall’art. 13, 4° comma, Cost. e dai relativi obblighi internazionali in materia, nel codice penale persiste l’assenza di un’apposita fattispecie repressiva. Che fondamento giuridico hanno le molteplici strategie argomentative adoperate a giustificazione di questo persistente vuoto di repressione penale? Quali, invece, sono le sue autentiche ragioni ordinamentali? E come mettere a valore il divieto internazionale di tortura già ora, nell’ambito del sindacato di costituzionalità delle leggi? L’indagine risponde a tali interrogativi, affrontando un fenomeno – la tortura – irriducibile al principio di legalità eppure non estraneo al nostro ordinamento, come accertato in non isolati pronunciamenti giurisdizionali.

L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale

I giudici e gli avvocati italiani hanno ormai scoperto l’esistenza di un diritto europeo, che impone al sistema penale italiano precisi obblighi di adeguamento: obblighi che si rivolgono non soltanto al legislatore, ma anche – e in misura crescente – agli stessi giudici, ordinari e costituzionali. Questo breve intervento mira a formulare alcune semplici ‘istruzioni per l’uso’ del diritto europeo in materia penale e processuale penale, illustrando presupposti e metodo delle tre diverse tecniche di cui il giudice ordinario dispone per assicurare l’adeguamento del diritto interno agli obblighi europei (derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o dal diritto primario o derivato dell’Unione europea): diretta applicazione della norma europea; interpretazione conforme della norma interna a quella europea; promovimento di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma interna contrastante con quella europea.