with the scientific collaboration of
ISSN 2611-8858

Topics

Criminology

Neutralization Theory: Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes

Delineating a profile for hackers and for cybercrime in general is a complex task. Yet, identifying a criminological theory capable of encompassing all the various “types” of hackers has become a necessity. The paper begins with a brief analysis of the three main macro-categories of hackers that have been defined at a scientific level (the so-called “black hat”, “gray hat”, and “white hat” hackers) and then proceeds to examine the compatibility of neutralization theory with the reasons behind the steep rise in cybercrime. The said theory – developed to describe the increase in juvenile crime in the US during the 1950s – points out a series of psychological processes that lead criminals to neutralize the moral and emotional counter-thrusts to delinquency. In a modern interpretation, these processes seem like a perfect fit for issues related to cybercrime. Through this re-proposal of neutralization theory, it becomes clear that a traditional manner of thinking of deterrence fails when it comes to repressing cybercrime, and that a multi-sectoral strategy is now required.

The Profiling of the Offender

The profiling of the offender is often considered as a valid tool to support criminal investigation. We are speak- ing, indeed, about a discipline that is full of suggestions, and that today also employs new technologies, artificial intelligence, sophisticated databases and new forms of analysis of the crime scene. Yet, an attentive jurist can only remain skeptical about the uncontrolled use of such a method. Not only in consideration of its limited scientific caliber, but also in consideration of the risk that – through profiling – some fundamental principles of our crim- inal justice system will be actually bypassed or undermined.

Disturbo da gioco d’azzardo ed imputabilità

L’evoluzione quantitativa e qualitativa delle opportunità ludiche nell’ambito del gioco d’azzardo sta comportando, in questi anni, l’implementazione del volume complessivo degli affari legali e illegali del settore e l’incremento del numero delle persone affette da disturbo patologico da gioco d’azzardo. Cresce infatti, secondo le rilevazioni empiriche, la quantità di soggetti ludopatici e, tra questi, la quota di coloro che mettono in atto condotte a rischio, devianti o antigiuridiche, per le quali essi sono chiamati a rispondere, sul piano della responsabilità individuale, dei reati commessi. Il presente lavoro, attraverso l’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità edita in Italia, cerca di verificare ‘se’ e ‘come’ la prassi giudiziaria ha trattato la questione del disturbo da gioco d’azzardo rispetto al tema dell’imputabilità, fornendo indicazioni utili a tutti coloro che, per motivi di studio o per esigenze di pratica professionale, possono essere interessati all’argomento.

Violenza di genere e femminicidio

La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Nella prima parte di inquadramento generale del fenomeno vengono analizzati i profili giuridici, criminologici e antropologici che sorreggono le nozioni di violenza di genere e di femminicidio. La c. d. violenza di genere racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso tipo (omicidio, maltrattamenti, stalking, percosse, lesioni), accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. Quanto al femminicidio, che fa proprio (o contiene in sé) il concetto culturale di violenza di genere, è un’espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell’autore. La seconda parte del lavoro si indirizza più specificamente a chiarire significato e contesti del rapporto fra violenza di genere e diritto penale. Il tema offre spunti di riflessione sulla questione se introdurre all’interno del nostro ordinamento, in aggiunta a quello letteralmente e politicamente “neutro” di omicidio, un reato ad hoc di femminicidio (o femicidio), come omicidio di donne da parte di uomini “perché donne”, dunque in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto.