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ISSN 2611-8858

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Dolus eventualis

Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino

The criminal case on the sinking of the cruise ship “Costa Concordia” is crucial in shaping the notion of the most blameworthy kind of criminal negligence under the Italian law (namely, when the defendant foresees the consequence of the misconduct) in order to distinguish it from the ordinary criminal negligence – on the ‘lower’ side – and from the dolus eventualis – on the ‘upper’ side –. The paper focuses not only on the above notions, but also on the case-law stemmed from the Supreme Court of Cassation – Joint Criminal Branches – in the “ThyssenKrupp” case.

Some Reflections on "Parallel Dimensions" of Criminal Responsability: Anxiety for Justice, Moralism and Normative Conceptions of Guilt»

The article is inspired by the Prosecutor’s closing argument in the Eternit case before the Suprema Corte di cas-sazione. The author reflects on the inclination of the criminal law to use moral parameters, which was possibly encouraged by the so called “normative conception of culpability” as elaborated by the German legal doctrine. The conclusion remains open to the new horizons of a criminal law freed from the mythology of principles, but underlines – at the same time – the intrinsic moral value implied in the respect of criminal law guarantees and equality among citizens.

Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo

L’orientamento prevalente della giurisprudenza del Bundesgerichtshof tende a restringere i confini del dolo. In situazioni d’incertezza sull’effettivo accertamento della componente volitiva, il Bundesgerichtshof finisce spesso per negare la sussistenza del dolo (in dubio pro culpa), dando rilevo alla spontaneità, all’avventatezza, all’impeto o allo stato di alterazione emotiva del reo (c.d. teoria della soglia di inibizione – Hemmschwellentheorie). Alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssen, la teoria della soglia d’inibizione sembra aver trovato accoglimento anche nell’ordinamento italiano.

La rappresentazione dell’evento al confine tra dolo e colpa: un’indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori “sintomatici”

A fronte dell’aumento esponenziale delle aree di rischio, in cui da un’attività lecita, possono derivare eventi lesivi penalmente rilevanti, le tradizionali categorie della volontà, quali componenti fondanti un’imputazione a titolo di dolo, si dimostrano spesso incapaci di abbracciare i tratti salienti dell’elemento psicologico presente in siffatte ipotesi. Né d’altronde appare sempre soddisfacente un’imputazione che scivoli tout court nell’alveo della colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell’evento. L’impatto delle varie soluzioni proposte con la prassi giurisprudenziale si è spesso rivelato macchinoso. Una eloquente esemplificazione della problematica riguarda il caso Thyssen, nell’ambito del quale lo stesso fatto è stato valutato dall’angolo prospettico dei due distinti elementi psicologici, in base a parametri di tipo soggettivo-ipotetico. Ciò dimostra la natura cruciale della questione e, forse, la sua irrisolvibilità: sostanzialmente equipollente sul piano della colpevolezza, il disvalore duale di dolo eventuale e colpa cosciente sfugge spesso già sul piano della tipicità. In contesto così ambiguo, s’impone una scelta: o – in linea con la giurisprudenza prevalente – si rimarca la necessità di distinguere le due forme di elemento soggettivo denotando l’indagine sul coefficiente psicologico di appigli esterni o si rinuncia definitamente a cercarla approdando a un tertium genus di responsabilità colpevole.

Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite

Il lavoro, pubblicato in limine della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul caso ThyssenKrupp, affronta criticamente una delle fondamentali questioni giuridiche che la vicenda ha sollevato: la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Dopo una succinta esposizione della motivazione delle sentenze di merito, infatti, l’Autore prende posizione in senso fortemente critico rispetto alla formulazione del quesito controverso sottoposto alle Sezioni Unite, nonché nei confronti della teoria del dolo eventuale attualmente maggioritaria in giurisprudenza, e argomenta, invece, a favore dell’accoglimento della nozione di dolo eventuale basata sulla teoria c.d. del bilanciamento, proponendo, altresì, una serie di criteri operativi destinati ad orientare il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza (o alla insussistenza) del dolo eventuale.

Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza

Il dolo eventuale è inquadrato prima nell’evoluzione storica e attraverso la casistica che hanno portato alla oggettivizzazione e normativizzazione del dolo a livello di dibattito internazionale e di prassi giurisprudenziale, ma poi nel sistema contemporaneo del rapporto tra fatto illecito e colpevolezza e verso la valorizzazione della dimensione psicologica volitiva, e non solo rappresentativa, del dolo ravvisabile negli ultimi indirizzi della S.C. Delimitata l’idea di un rischio doloso ai soli casi di dolo diretto, il superamento delle tendenze verso nuove forme di dolus in re ipsa viene guadagnato attraverso il recupero, accanto a una selezione obiettiva non marginale del rischio che superi quello della colpa con previsione, della dimensione di colpevolezza del dolo eventuale, ridefinito in quattro punti, di rappresentazione concreta dell’evento, adesione a un rischio obiettivamente grave, percepito dal soggetto, e la cui realizzazione egli asseconda, accettando il prezzo dell’illecito come conseguenza indiretta dello scopo perseguito.

Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)

Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad alcune tradizionali obiezioni critiche.

“Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp

Alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha riqualificato come omicidio colposo aggravato, ai sensi dell’art. 61 n. 3 c.p., il fatto ascritto in primo grado a titolo di omicidio volontario, è possibile stilare un bilancio su alcune contrapposizioni emerse con riferimento all’applicazione della figura del dolo eventuale nella materia degli infortuni sul lavoro.