The principle of legality not only affects criminal law, but it also aims to ensure a fair trial through compliance with the rules of evidence. The circulation of the evidence obtained during an administrative inquiry limits the principles of orality and equality of arms. Nevertheless, under the Article 220 of the implementing rules to the Criminal Procedure Code, these elements cannot be used to form the basis of a decision if they are collected when there are already grounds for suspicion. Among its functions, the above-mentioned Article 220 guarantees at the level of national law some of the fundamental rights that are internationally recognized and constitutionally protected, especially by the Article 111 of the Italian Constitution, which provides that “the jurisdiction is implemented through a fair trial regulated by the law”.
Gli ultimi due decenni hanno visto rafforzarsi nello scenario multiculturale europeo una concezione fortemente partecipativa di giustizia penale che, dovuta specie all’opera della giurisprudenza di Strasburgo, sta progressivamente diffondendosi in diversi settori del diritto processuale penale negli ordinamenti nazionali. All’interno del quadrante dell’Unione europea, superata la prima fase di normazione all’interno del III Pilastro, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha posto le basi per l’avvio di un impegno delle istituzioni dell’Unione vòlto al consolidamento di standard minimi di tutela del diritto di difesa in relazione non solo alle procedure di cooperazione ma anche ai procedimenti nazionali. Sebbene ciò abbia dato avvio a una nuova stagione d’intensa attività normativa, il carattere abbastanza frammentario delle riforme varate fa sì che la voce e la partecipazione di privati all’amministrazione della giustizia penale sia ancora debole. Il presente scritto analizza il cammino percorso dall’Unione europea negli ultimi due decenni verso il rafforzamento di difesa nell’ambito di procedure sia nazionali sia transfrontaliere, verificando inoltre se e in che misura l’armonizzazione operata dall’Unione soddisfi i livelli di tutela richiesti dalla giurisprudenza di Strasburgo e stabiliti nei sistemi costituzionali nazionali.
A seguito del decesso del padre, imputato in Francia per il reato di appropriazione indebita, gli eredi ricorrono dinanzi alla Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 2 in relazione a due profili. In primo luogo, gli stessi ritengono che lederebbe il giusto processo, sub specie di rispetto della parità delle armi, il meccanismo previsto in patria in base al quale il giudice penale è competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno che grava sugli aventi causa del de cuius, nell’ipotesi in cui al momento della sua dipartita l’autorità giurisdizionale penale si sia pronunciata esclusivamente sull’azione penale, ritenendola prescritta. In secondo luogo, vi sarebbe stata l’inosservanza del principio di innocenza, come sancito nell’art. 6 § 2 CEDU, posto che solo post mortem l’imputato sarebbe stato dichiarato colpevole del reato contestatogli. I ricorrenti, quindi, ritenendo che la suddetta presunzione si estenda alla procedura di riparazione del danno in ragione del “legame” e del “ragionamento” istituito dal giudice penale tra procedura civile e penale, reputano che gli stessi possano agire in qualità di vittime dinanzi alla Corte europea al fine di ottenere la dichiarazione di violazione della presunzione di innocenza del proprio dante causa. Secondo il Collegio di Strasburgo, entrambe le doglianze sono fondate e conseguentemente lo Stato francese è condannato al pagamento di un indennizzo monetario. Traendo spunto da questa pronuncia, il commento si propone dunque di analizzare, in prima battuta, l’iter logico seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, focalizzando, poi, l’attenzione sulle conseguenze “a cascata” che deriverebbero dai principi di diritto ivi sanciti, assumendo quale punto di osservazione principalmente le disposizioni dell’ordinamento francese che disciplinano l’azione civile e la prescrizione.






