A fronte dell’aumento esponenziale delle aree di rischio, in cui da un’attività lecita, possono derivare eventi lesivi penalmente rilevanti, le tradizionali categorie della volontà, quali componenti fondanti un’imputazione a titolo di dolo, si dimostrano spesso incapaci di abbracciare i tratti salienti dell’elemento psicologico presente in siffatte ipotesi. Né d’altronde appare sempre soddisfacente un’imputazione che scivoli tout court nell’alveo della colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell’evento. L’impatto delle varie soluzioni proposte con la prassi giurisprudenziale si è spesso rivelato macchinoso. Una eloquente esemplificazione della problematica riguarda il caso Thyssen, nell’ambito del quale lo stesso fatto è stato valutato dall’angolo prospettico dei due distinti elementi psicologici, in base a parametri di tipo soggettivo-ipotetico. Ciò dimostra la natura cruciale della questione e, forse, la sua irrisolvibilità: sostanzialmente equipollente sul piano della colpevolezza, il disvalore duale di dolo eventuale e colpa cosciente sfugge spesso già sul piano della tipicità. In contesto così ambiguo, s’impone una scelta: o – in linea con la giurisprudenza prevalente – si rimarca la necessità di distinguere le due forme di elemento soggettivo denotando l’indagine sul coefficiente psicologico di appigli esterni o si rinuncia definitamente a cercarla approdando a un tertium genus di responsabilità colpevole.
Il presente contributo si prefigge lo scopo di sottoporre alla riflessione giuridica il tema della consulenza tecnica (psicologico-forense) sull’elemento soggettivo del reato. L’analisi cercherà di distinguere le problematiche teoriche (circa lo specifico costrutto psicologico oggetto di indagine scientifica) da quelle metodiche e strumentali (relative alle possibili tecniche di applicazione). A tal fine si riporterà una breve casistica di consulenze che, ad avviso degli autori, sono già collocabili (anche se forse inconsapevolmente) all’interno di tale ambito di accertamento tecnico.
Le peculiarità che i reati omissivi propri presentano a livello di fatto tipico – rilevanza di un mero ‘non fare’ ciò che, in presenza di determinati presupposti, è ‘doveroso fare’ – si riflettono necessariamente anche sulla struttura del loro dolo. In alcune ipotesi (si tratta dei c.d. reati omissivi propri a situazione tipica neutra) ciò rischia di creare un cortocircuito tra dolo e conoscenza della legge penale, giacché sembrerebbe che, di fatto, l’unica possibilità per il soggetto agente (rectius, omittente) di conoscere l’azione doverosa sia offerta dalla previa conoscenza della stessa norma incriminatrice. Tali considerazioni vengono sviluppate nel presente testo sulla scorta dell’analisi di una ‘classica’ figura di reato omissivo proprio (assai frequentata nei manuali, ma pressoché assente dai repertori giurisprudenziali): l’omissione di soccorso.
Il lavoro, pubblicato in limine della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul caso ThyssenKrupp, affronta criticamente una delle fondamentali questioni giuridiche che la vicenda ha sollevato: la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Dopo una succinta esposizione della motivazione delle sentenze di merito, infatti, l’Autore prende posizione in senso fortemente critico rispetto alla formulazione del quesito controverso sottoposto alle Sezioni Unite, nonché nei confronti della teoria del dolo eventuale attualmente maggioritaria in giurisprudenza, e argomenta, invece, a favore dell’accoglimento della nozione di dolo eventuale basata sulla teoria c.d. del bilanciamento, proponendo, altresì, una serie di criteri operativi destinati ad orientare il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza (o alla insussistenza) del dolo eventuale.
Il dolo eventuale è inquadrato prima nell’evoluzione storica e attraverso la casistica che hanno portato alla oggettivizzazione e normativizzazione del dolo a livello di dibattito internazionale e di prassi giurisprudenziale, ma poi nel sistema contemporaneo del rapporto tra fatto illecito e colpevolezza e verso la valorizzazione della dimensione psicologica volitiva, e non solo rappresentativa, del dolo ravvisabile negli ultimi indirizzi della S.C. Delimitata l’idea di un rischio doloso ai soli casi di dolo diretto, il superamento delle tendenze verso nuove forme di dolus in re ipsa viene guadagnato attraverso il recupero, accanto a una selezione obiettiva non marginale del rischio che superi quello della colpa con previsione, della dimensione di colpevolezza del dolo eventuale, ridefinito in quattro punti, di rappresentazione concreta dell’evento, adesione a un rischio obiettivamente grave, percepito dal soggetto, e la cui realizzazione egli asseconda, accettando il prezzo dell’illecito come conseguenza indiretta dello scopo perseguito.
Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad alcune tradizionali obiezioni critiche.
Alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha riqualificato come omicidio colposo aggravato, ai sensi dell’art. 61 n. 3 c.p., il fatto ascritto in primo grado a titolo di omicidio volontario, è possibile stilare un bilancio su alcune contrapposizioni emerse con riferimento all’applicazione della figura del dolo eventuale nella materia degli infortuni sul lavoro.






