con la colaboración cientí­fica de
ISSN 2611-8858

Temas

Inmigración

Usos y abusos de las leyes contra el tráfico de migrantes en Italia

El texto, mediante un análisis de la estructura del artículo 12 del Texto Único italiano sobre la Migración (delito de facilitación de la entrada ilegal) y del artículo 601 del Código Penal italiano (delito de trata de seres humanos), tiene por objeto demostrar que ambas disposiciones constituyen un engranaje vital en un mecanismo legislativo destinado a contrastar la movilidad humana en su conjunto. Más concretamente, la contribución sigue dos líneas de análisis paralelas: la primera tiene por objeto poner de relieve las formas en que la ley contra el tráfico ilícito puede aplicarse para permitir el enjuiciamiento de los agentes humanitarios; la segunda señala la forma en que el abuso de la misma disposición permite a las autoridades italianas evitar el reconocimiento de las víctimas de la trata, con el consiguiente resultado de que no se cumplan las obligaciones internacionales contraídas con la firma y ratificación de los Protocolos de Palermo.

Trata y tráfico de migrantes: el problema de la jurisdicción entre territorialidad y extraterritorialidad

La disciplina jurídica italiana se ha ampliamente interesado, en el curso de los últimos años, en los fenómenos de trata y tráfico de migrantes, caracterizados por un déficit absoluto de instrumentos de protección en los Estados africanos, donde aquellos tienen origen. El presente artículo, luego de haber analizado críticamente los recientes eventos en los cuales el ius puniendi estatal ha sido utilizado en contra de organizaciones no gubernamentales, aborda algunas de las principales líneas jurisprudenciales, distinguiendo entre casos de aplicación jurisdiccional territorial y extraterritorial. En relación a los primeros, se aprecia una constante expansión del paradigma de la territorialidad, incluso para hipótesis de favorecimiento a la inmigración irregular -regulado en el art. 12 del Decreto Legislativo n. 286/1998- realizadas en aguas internacionales, en particular recurriendo a la teoría del autor mediato. Ahora, en relación a los casos extraterritoriales, se constata la invocación del art. 7 del Código Penal y otras disposiciones internacionales o internas, que permiten sancionar sin más tales hipótesis, así como al art. 10 del mismo Código, por delitos cometidos por un extranjero en contra de otro extranjero, fuera del territorio de la República. El camino de la internacionalización de la respuesta estatal a estos fenómenos pasa, sin embargo, por una mayor corresponsabilidad de la comunidad internacional, pues éstos trascienden las fronteras de los distintos países individualmente considerados

Los migrantes irregulares en el Mediterráneo: el caso italiano y sus contradicciones

A pesar de que el discurso público persista en hacer referencia a una emergencia en materia de inmigración, el análisis de las dimensiones reales del fenómeno habla de una tendencia marcadamente decreciente en el último año y medio. Se advierte la exigencia de revisar la relevancia penal del migrante irregular, con el fin de superar su consideración como mero objeto de trafficking, proponiéndose, en cambio, hacer énfasis en su condición de persona, la cual desempeña un rol de sujeto necesario en el favorecimiento de la inmigración clandestina, si bien diverso al autor del relativo delito. Lo anterior permite encuadrar de mejor manera sus relativos derechos, para así estudiar posteriormente el control administrativo y penal de la inmigración. Finalmente, se examinan los casos de auxilio de migrantes irregulares en el mar, y se señalan algunas contradicciones de los recientes desarrollos de la política criminal sobre esta materia

I traffici illeciti nell’area del Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale

Il testo presenta il tema dei traffici illeciti nel Mediterraneo, oggetto del VIII Corso “Giuliano Vassalli” per dottorandi, svoltosi a Noto nel 2017, anche in relazione ai contributi dei partecipanti ai lavori, una selezione dei quali viene di seguito pubblicata.

Sequestro preventivo e confisca quali strumenti di contrasto del traffico di migranti in ambito europeo e internazionale

Nel contrasto del traffico di migranti attraverso gli strumenti penalistici, il sequestro preventivo e la confisca dei mezzi impiegati per la commissione del reato e dei proventi dello stesso rivestono un ruolo particolarmente significativo. La necessità di fronteggiare delitti spesso commessi da soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali operanti in una pluralità di Stati, e le quali agiscono in modo tale da eludere la giurisdizione dello Stato di arrivo dei migranti, rendono indispensabili forme di cooperazione in ambito europeo e internazionale. Il presente lavoro prende in esame gli aspetti di tale collaborazione ritenuti di maggiore rilievo, cercando di porre in evidenza alcuni profili problematici connessi alle peculiari caratteristiche del fenomeno criminoso in esame.

La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking

Il presente contributo mira a ricostruire la disciplina penalistica italiana di contrasto al fenomeno del traffico internazionale di persone – considerato nelle sue due componenti del trafficking of human beings (tratta di persone) e dello smuggling of migrants (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) -, al fine di verificarne l’effettività della tutela apprestata e la congruenza rispetto agli obblighi internazionali e sovranazionali. Il tutto nella consapevolezza che la lotta al fenomeno in esame richiede politiche integrate e il coinvolgimento della comunità internazionale.

Il fine di profitto nel reato di traffico di migranti: analisi critica della legislazione europea

Il presente articolo analizza criticamente la legislazione europea sul reato di traffico di migranti. Secondo l’opinione dell’autore, il legislatore comunitario e la maggioranza dei paesi europei hanno ritenuto che questo specifico illecito, regolamentato anche a livello internazionale dalla Convenzione di Palermo, coincidesse con la figura di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Questa indebita sovrapposizione tra diverse fattispecie di reato genera molteplici e complessi problemi. Nella prima parte dell’articolo si analizzano i requisiti del reato di traffico di migranti nel diritto internazionale, con particolare riferimento al fine di profitto. Nella seconda parte si evidenziano le ragioni per cui non è possibile concepire questo delitto come avente la medesima funzione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. In conclusione, l’articolo propone di distinguere chiaramente gli elementi costitutivi delle due figure criminose e i rispettivi ambiti di applicazione.

I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare

Il presente contributo vuole interrogarsi sugli ipotizzabili margini di rilevanza penale delle condotte di assistenza prestate dagli operatori del soccorso in mare (specie se appartenenti a O.N.G.) in favore dei migranti intercettati nel Mar Mediterraneo e trasferiti sulle coste italiane. Tale analisi, che necessariamente presupporrà la ricognizione dei numerosi obblighi nazionali e internazionali presenti nel nostro ordinamento in tema di ricerca e soccorso in mare, muoverà dall’esame dei rapporti tra le ordinarie e lecite operazioni di salvataggio e il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per poi prendere in considerazione l’eventualità – prospettatasi in occasione dei recenti casi giudiziari che hanno interessato il nostro Paese, a partire dal procedimento penale che ha visto il sequestro della nave Iuventa, appartenente alla O.N.G. Jugend Rettet – che vengano accertate a carico dei soccorritori condotte, ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente attinenti alle attività di salvataggio, concretamente idonee a supportare una loro responsabilità ai sensi dell’art. 12 t.u. imm.

Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare

I trafficanti di esseri umani si avvalgono con sempre più insistenza di ben collaudati protocolli operativi. Questi ultimi consentono loro di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana che non si radica qualora – in ossequio ai criteri di cui all’art. 6 c.p. ed in conformità alla Convenzione sull’Alto Mare – l’azione illecita avvenga in acque internazionali. Così, premesse alcune linee concettuali sui limiti spaziali alla efficacia della legge penale, l’indagine si sofferma sulla soluzione ermeneutica offerta dalla Cassazione che, apparentemente in modo sbrigativo e per esigenze di effettività della risposta punitiva, ha fatto ricorso alla controversa figura dell’autore mediato per sanzionare condotte di favoreggiamento che si avvalgono strumentalmente dell’intervento di soccorso delle autorità costiere per realizzare il proprio intento criminoso. Per rafforzare l’ancoraggio del reato di cui all’art. 12 T.U. imm. al territorio italiano, si propone, dunque, una ricostruzione che faccia opportuno riferimento all’istituto del concorso di persone ed al reato eventualmente permanente. Infine, la necessità di un migliore inquadramento dogmatico della soluzione ermeneutica, unitamente alla propensione universalistica della legge penale in ipotesi di offese a valori globali, potrebbe suggerire una interpretazione evolutiva dell’art. 7 c.p. proiettato oggi alla tutela dell’uomo, secondo moduli ermeneutici rinvenibili anche nel § 6 del codice penale tedesco.

L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto dell’immigrazione

L’insidiosità delle nuove forme di propaganda e incitamento adoperate dai moderni terroristi, specie di matrice jihadista, ha prepotentemente riportato alla luce la storica tensione tra libertà di manifestazione del pensiero e sicurezza pubblica. Questo lavoro si propone di analizzare sinteticamente come, in tempi recenti, questi due contrapposti interessi siano stati bilanciati nel diritto penale e nel diritto amministrativo dell’immigrazione. L’idea di fondo che ispira la trattazione è che l’ordinamento abbia ‘scaricato’ sul secondo àmbito le istanze di prevenzione e repressione tradizionalmente appannaggio del primo, prediligendo reagire agli episodi di adesione ideologica verso il fenomeno terroristico (tweets, download di video, proclami in pubblico) con lo strumento dell’espulsione amministrativa piuttosto che col processo penale. Ne deriva un sistema dall’alto tasso di effettività ove, tuttavia, le garanzie sostanziali e procedurali connesse alla libertà d’espressione - specialmente di cittadini stranieri - rischiano di venire drasticamente compresse.