Il presente contributo vuole interrogarsi sugli ipotizzabili margini di rilevanza penale delle condotte di assistenza prestate dagli operatori del soccorso in mare (specie se appartenenti a O.N.G.) in favore dei migranti intercettati nel Mar Mediterraneo e trasferiti sulle coste italiane. Tale analisi, che necessariamente presupporrà la ricognizione dei numerosi obblighi nazionali e internazionali presenti nel nostro ordinamento in tema di ricerca e soccorso in mare, muoverà dall’esame dei rapporti tra le ordinarie e lecite operazioni di salvataggio e il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per poi prendere in considerazione l’eventualità – prospettatasi in occasione dei recenti casi giudiziari che hanno interessato il nostro Paese, a partire dal procedimento penale che ha visto il sequestro della nave Iuventa, appartenente alla O.N.G. Jugend Rettet – che vengano accertate a carico dei soccorritori condotte, ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente attinenti alle attività di salvataggio, concretamente idonee a supportare una loro responsabilità ai sensi dell’art. 12 t.u. imm.
I trafficanti di esseri umani si avvalgono con sempre più insistenza di ben collaudati protocolli operativi. Questi ultimi consentono loro di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana che non si radica qualora – in ossequio ai criteri di cui all’art. 6 c.p. ed in conformità alla Convenzione sull’Alto Mare – l’azione illecita avvenga in acque internazionali. Così, premesse alcune linee concettuali sui limiti spaziali alla efficacia della legge penale, l’indagine si sofferma sulla soluzione ermeneutica offerta dalla Cassazione che, apparentemente in modo sbrigativo e per esigenze di effettività della risposta punitiva, ha fatto ricorso alla controversa figura dell’autore mediato per sanzionare condotte di favoreggiamento che si avvalgono strumentalmente dell’intervento di soccorso delle autorità costiere per realizzare il proprio intento criminoso. Per rafforzare l’ancoraggio del reato di cui all’art. 12 T.U. imm. al territorio italiano, si propone, dunque, una ricostruzione che faccia opportuno riferimento all’istituto del concorso di persone ed al reato eventualmente permanente. Infine, la necessità di un migliore inquadramento dogmatico della soluzione ermeneutica, unitamente alla propensione universalistica della legge penale in ipotesi di offese a valori globali, potrebbe suggerire una interpretazione evolutiva dell’art. 7 c.p. proiettato oggi alla tutela dell’uomo, secondo moduli ermeneutici rinvenibili anche nel § 6 del codice penale tedesco.
Il presente lavoro ha ad oggetto un tema poco studiato, ma che merita di essere approfondito per gli inediti scenari che apre sugli assetti della giustizia penale internazionale: si tratta del withdrawal of charges nel processo di fronte alla Corte penale internazionale. Tale istituto consente al Procuratore di ritirare le accuse dopo l’esercizio dell’azione penale. Il contributo si propone di esaminare i caratteri tipici del withdrawal of charges attraverso un’analisi degli atti normativi e della giurisprudenza della Corte, analizzando i presupposti e le ricadute che presenta sul procedimento penale internazionale.
Per molti anni, nell’ambito del diritto penale internazionale, i diritti della difesa sono stati messi in secondo piano rispetto all’esigenza di perseguire e punire i presunti responsabili di crimini internazionali. In tale scenario lo Statuto di Roma, con il quale è stata istituita la Corte Penale Internazionale, rappresenta la massima evoluzione normativa nella tutela dei diritti dell’indagato e dell’imputato. Con il presente contributo si cercherà di delineare se ed in che modo i diritti della difesa vengano garantiti non solo “sulla carta”, ma anche nella concreta applicazione dello Statuto, con particolare riferimento alla fase della confirmation of charges.
Questo articolo esamina la legittimità della giurisdizione penale indiana nei confronti dei due fucilieri di marina italiani coinvolti nell’incidente della petroliera Enrica Lexie. Lo scritto, attraverso una trattazione sistematica dei rilevanti principi del diritto internazionale, sostiene la tesi per cui il diritto alla cognizione del caso spetta in maniera concorrente tanto all’Italia quanto all’India, ma evidenzia alcune anomalie argomentative impiegate dall’India per sostenere la competenza giurisdizionale delle proprie corti. L’articolo inoltre dimostra che la giurisdizione indiana, per quanto astrattamente sussistente, sia nel concreto impedita nel suo esercizio in ragione della natura della condotta posta in essere dai due militari, sottratta alla cognizione degli Stati stranieri in quanto commessa nell’esercizio delle funzioni attribuite ai fucilieri dall’Italia. Nel trattare le questioni connesse alla giurisdizione e all’immunità, l’articolo non manca di affrontare gli argomenti più problematici della vicenda, quali il tentativo indiano di “territorializzazione” della Zona Economica Esclusiva, il principio male captus bene detentus, il riconoscimento dell’immunità ratione materiae per gli atti ultra vires e il rapporto fra l’immunità funzionale e gli Status of Forces Agreements.






