El presente trabajo presenta las principales decisiones de fondo adoptadas por el legislador europeo en la definición del contenido del Reglamento (UE) 2017/1939 relativo a la actuación de una cooperación reforzada en relación a la Fiscalía europea, concentrándose particularmente en las disposiciones relativas a su ámbito material de competencia y a los criterios que regirán el concreto ejercicio de la misma en el contexto de un sistema de competencia concurrente con las autoridades nacionales de investigación. El autor evidencia especialmente los problemas de definir el derecho aplicable a la nueva oficina europea mediante un reenvió al derecho nacional, elección que, además de frustrar todas las expectativas de superación del patchwork normativo actualmente existente respecto del combate de los delitos en contra de los intereses financieros de la Unión, incorpora al sistema un factor de insuperable debilidad conceptual y de legitimación, incluso antes de comprobar la eficiencia de la nueva oficina.
El presente trabajo analiza la relación entre crimen organizado y corrupción, en perspectiva tanto criminológica como jurídica. Bajo esta segunda óptica se explotan también los nexos con la noción de “delito transnacional”, conforme a la ley n. 146/2006. El análisis se extiende al derecho internacional y de la Unión Europea, los cuales han plasmado la regulación interna en estos sectores de criminalidad. La conciencia de la mezcla empírica entre la actividad de las organizaciones criminales (asociaciones criminales simples o mafiosas) y prácticas de corrupción se refleja en las políticas criminales, las cuales gradualmente se han acercado hasta casi sobreponerse, como revela la reciente ley n. 3/2019. Esta ósmosis progresiva de estrategias preventivas y represivas, con el consiguiente riesgo de una reducción simplista ad unitatem, genera nuevas y preocupantes trampas para las garantías penales fundamentales
La sentencia n. 115/2018 de la Corte Constitucional italiana, que pone fin a la serie de pronunciamientos jurisprudenciales iniciada con la sentencia Taricco de la TJUE, desaplica la “regla Taricco”, por ser incompatible con el mandato de determinación derivado del artículo 25 (2) de la Constitución italiana. Haciendo esto, la Corte Constitucional aplica, por primera vez, su doctrina de los “contra-límites” en relación al derecho de la UE, conforme lo había interpretado el TJUE. El razonamiento de la Corte se basa en la premisa de que el principio de legalidad, y sus principios derivados, entre los cuales se encuentra el mandato de determinación, son aplicables a las normas sobre prescripción. Aplicando el mandato de determinación a la “regla Taricco” y al artículo 325, párrafos 1 y 2, del TFUE, la Corte adscribe a una lectura extensiva, exigiendo que de la norma legal (y no simplemente al momento de la conducta) sea posible prever el sentido de su aplicación jurisprudencial. Tal lectura, que contrasta con la tradición hermenéutica de la propia Corte, presenta un nuevo horizonte a la relación entre la ley y su interpretación, y expectativas que difícilmente podrán ser satisfechas en la aplicación ordinaria del artículo 25 de la Constitución. Asimismo, este “patriotismo constitucional” plantea diversas interrogantes sobre el futuro de la jurisprudencia italiana en relación a los pronunciamientos de los tribunales europeos.
Il testo presenta il tema dei traffici illeciti nel Mediterraneo, oggetto del VIII Corso “Giuliano Vassalli” per dottorandi, svoltosi a Noto nel 2017, anche in relazione ai contributi dei partecipanti ai lavori, una selezione dei quali viene di seguito pubblicata.
Dopo un breve riepilogo del quadro normativo nazionale ed internazionale sul contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, l’autore si propone di verificare la coerenza dell’assetto di disciplina prefigurato nel disegno di legge attualmente in discussione al Senato con gli impegni assunti a livello sovranazionale con la firma della Convenzione di Nicosia, evidenziando, sotto questo profilo, alcuni possibili punti di tensione.
Muovendo dalla premessa che, alla base dell’applicazione fornita dalla sentenza Taricco al principio di assimilazione, vi dovrebbe essere stato un giudizio di comparabilità tra i reati connessi alle gravi frodi IVA e quello di cui all’art. 291-quater TULD, obiettivo del presente contributo sarà quello di verificare, attraverso una puntuale analisi del delitto doganale, il predetto assunto espresso dalla Corte del Lussemburgo. Da tale disamina si potrà cogliere la valenza più che altro politica della pronuncia Taricco e, dunque, in quest’ottica, si svolgeranno alcune brevi riflessioni in ordine alle conseguenze politico-criminali derivanti dalla stessa sentenza della CGUE, con particolare attenzione alla recente Direttiva PIF.
Il presente studio affronta il delicato tema dei traffici illeciti di rifiuti, con specifico riguardo all’area Mediterranea, al fine di individuare efficaci strumenti di prevenzione e repressione del fenomeno eco-mafioso. A tal proposito si prendono le mosse da un’analisi preliminare delle dinamiche attraverso cui quest’ultimo si manifesta, dei modelli operativi, dei soggetti coinvolti e dei ruoli ricorrenti. Quindi, dopo aver analizzato il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, tradizionalmente previsto dall’art. 260 d.lgs. 152/2006 e oggi riprodotto dall’art. 452 quaterdecies c.p. e averlo posto in relazione con gli artt. 416 e 416 bis c.p., si passano in rassegna l’aggravante "eco-mafiosa” e “ambientale”, introdotte con la l. 68/2015 per perseguire le forme di criminalità ambientale che interagiscano con associazioni criminose. La normativa e le politiche criminali vigenti vengono esaminate in chiave critica per verificarne l’effettiva idoneità a cogliere la complessa dinamica attraverso cui il fenomeno si manifesta e a colpirlo nei suoi tratti distintivi e nel suo preciso atteggiarsi. In tale contesto, preso atto delle criticità che il panorama normativo presenta e considerate le similitudini con la struttura delle associazioni per delinquere, viene valutata l’opportunità di introdurre nell’ordinamento italiano la fattispecie associativa ad hoc dell’ “associazione per delinquere contro l’ambientale”.
Il presente articolo analizza criticamente la legislazione europea sul reato di traffico di migranti. Secondo l’opinione dell’autore, il legislatore comunitario e la maggioranza dei paesi europei hanno ritenuto che questo specifico illecito, regolamentato anche a livello internazionale dalla Convenzione di Palermo, coincidesse con la figura di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Questa indebita sovrapposizione tra diverse fattispecie di reato genera molteplici e complessi problemi. Nella prima parte dell’articolo si analizzano i requisiti del reato di traffico di migranti nel diritto internazionale, con particolare riferimento al fine di profitto. Nella seconda parte si evidenziano le ragioni per cui non è possibile concepire questo delitto come avente la medesima funzione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. In conclusione, l’articolo propone di distinguere chiaramente gli elementi costitutivi delle due figure criminose e i rispettivi ambiti di applicazione.
Il presente contributo vuole interrogarsi sugli ipotizzabili margini di rilevanza penale delle condotte di assistenza prestate dagli operatori del soccorso in mare (specie se appartenenti a O.N.G.) in favore dei migranti intercettati nel Mar Mediterraneo e trasferiti sulle coste italiane. Tale analisi, che necessariamente presupporrà la ricognizione dei numerosi obblighi nazionali e internazionali presenti nel nostro ordinamento in tema di ricerca e soccorso in mare, muoverà dall’esame dei rapporti tra le ordinarie e lecite operazioni di salvataggio e il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per poi prendere in considerazione l’eventualità – prospettatasi in occasione dei recenti casi giudiziari che hanno interessato il nostro Paese, a partire dal procedimento penale che ha visto il sequestro della nave Iuventa, appartenente alla O.N.G. Jugend Rettet – che vengano accertate a carico dei soccorritori condotte, ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente attinenti alle attività di salvataggio, concretamente idonee a supportare una loro responsabilità ai sensi dell’art. 12 t.u. imm.
I trafficanti di esseri umani si avvalgono con sempre più insistenza di ben collaudati protocolli operativi. Questi ultimi consentono loro di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana che non si radica qualora – in ossequio ai criteri di cui all’art. 6 c.p. ed in conformità alla Convenzione sull’Alto Mare – l’azione illecita avvenga in acque internazionali. Così, premesse alcune linee concettuali sui limiti spaziali alla efficacia della legge penale, l’indagine si sofferma sulla soluzione ermeneutica offerta dalla Cassazione che, apparentemente in modo sbrigativo e per esigenze di effettività della risposta punitiva, ha fatto ricorso alla controversa figura dell’autore mediato per sanzionare condotte di favoreggiamento che si avvalgono strumentalmente dell’intervento di soccorso delle autorità costiere per realizzare il proprio intento criminoso. Per rafforzare l’ancoraggio del reato di cui all’art. 12 T.U. imm. al territorio italiano, si propone, dunque, una ricostruzione che faccia opportuno riferimento all’istituto del concorso di persone ed al reato eventualmente permanente. Infine, la necessità di un migliore inquadramento dogmatico della soluzione ermeneutica, unitamente alla propensione universalistica della legge penale in ipotesi di offese a valori globali, potrebbe suggerire una interpretazione evolutiva dell’art. 7 c.p. proiettato oggi alla tutela dell’uomo, secondo moduli ermeneutici rinvenibili anche nel § 6 del codice penale tedesco.






