El permanente intercambio de datos e informaciones en el mundo de la web ha impuesto una revisión de los paradigmas clásicos de la privacidad como bien jurídico. El delito de tratamiento ilícito de datos personales, establecido en el art. 167 del Código de la Privacidad (Decreto Legislativo 196/2003), es emblemático en este sentido, habiendo sido objeto de numerosas modificaciones para adaptarlo a las necesidades modernas y cambiantes de protección. El presente trabajo reflexiona sobre la reciente reforma legislativa (Decreto Legislativo 101/2018), la cual pareciera intentar recuperar la lesividad del tipo penal a través de la formulación de un delito de resultado cuya lesión se centra en el daño a la persona afectada. Sin embargo, de forma aparentemente irreconciliable, se mantiene un animo específico de daño, que se solapa con el resultado material conseguido por el agente. Por último, se intenta demostrar cómo está surgiendo una nueva objetividad jurídica de carácter publico, es decir, el sistema de protección de datos personales, cuya protección se reserva a los artículos 167-bis y 167-ter.
El caso concerniente al desastre de la nave turística “Costa Concordia” posee particular interés para efectos de discutir los confines conceptuales de la culpa con representación, a la luz del artículo 61, n. 3 del Código Penal italiano. La sentencia de la Corte Suprema aborda la cuestión distinguiendo este factor de imputación subjetiva de la culpa sin representación (menos grave) y del dolo eventual (más grave), a luz del reciente desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema italiana.
Oggetto di questo contributo è la rilevanza attribuita alle c.d. migliori tecniche disponibili (Best available techniques) nella previsione e nell’accertamento degli illeciti penali in materia di ambiente. Per affrontare tale problematica occorre anzitutto chiarire cosa siano le BAT e come operino nel sistema ambientale, per poi valutare in che termini esse interessino il diritto penale. La risposta a quest’ultima domanda non potrà prescindere da una riflessione sulla natura delle BAT, la cui individuazione, apparentemente frutto di una scelta meramente tecnica, coinvolge anche considerazioni politico-economiche.
La disciplina dei delitti ambientali inseriti nel codice penale induce ad interrogarsi intorno ad alcune questioni relative alla colpevolezza ed ai rapporti tra essa e la pena. In particolare, l’ambigua formulazione del nuovo art. 452-ter c.p. impone di verificare se gli eventi morte e lesioni personali debbano imputarsi a titolo di colpa. Inoltre, l’art. 452-quinquies c.p. stimola interessanti riflessioni sulla proporzione tra colpevolezza e pena.
A circa due anni dall'entrata in vigore della novella che ha introdotto il reato di “Falso in attestazioni e relazioni” con l'art. 236-bis della Legge Fallimentare, giunge la prima pronuncia (edita) sul tema. Si tratta di un'ordinanza interdittiva, emessa in una cornice fattuale da “caso limite” per la macroscopica tipicità delle condotte contestate: i fatti ad oggetto rendono la pronuncia di particolare interesse, specie se letta all'interno della cornice creata dalla giurisprudenza fallimentare sul tema delle attestazioni e delle relazioni del professionista, nonché dalla pubblicazione da parte del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”. Un nuovo “caso Busiello”, di cui ci si è proposto di analizzare dati fattuali, percorsi motivazionali dell'estensore, nonchè possibili termini di applicazione futura dei dicta, specie in materia di prova del dolo. Alla ricerca quindi di un corretto inquadramento sistematico di una norma purtroppo mal scritta, dal contenuto potenzialmente deflagrante per tutto il sistema delle soluzioni concordate della crisi d'impresa.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza del Bundesgerichtshof tende a restringere i confini del dolo. In situazioni d’incertezza sull’effettivo accertamento della componente volitiva, il Bundesgerichtshof finisce spesso per negare la sussistenza del dolo (in dubio pro culpa), dando rilevo alla spontaneità, all’avventatezza, all’impeto o allo stato di alterazione emotiva del reo (c.d. teoria della soglia di inibizione – Hemmschwellentheorie). Alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssen, la teoria della soglia d’inibizione sembra aver trovato accoglimento anche nell’ordinamento italiano.
Giurisprudenza e dottrina sono storicamente divise sul ruolo da assegnare alla dichiarazione giudiziale d’insolvenza rispetto ai delitti di bancarotta. Le Corti annoverano la sentenza dichiarativa di fallimento tra gli elementi costitutivi del reato, senza però trarne tutte le implicazioni di carattere sistematico e giungendo talvolta a risultati interpretativi eccentrici. L’impostazione prevalente in dottrina, secondo cui il fallimento è condizione obiettiva di punibilità, non soltanto risulta più coerente sotto il profilo dogmatico, ma a ben vedere si sottrae anche alle possibili criticità concernenti l’individuazione del tempus e del locus commissi delicti.
Prendendo occasione dai passi conferenti della sentenza sul caso Parmalat-Capitalia, lo scritto ripercorre la struttura della fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria societaria di cui all’art. 223, cpv., n. 2 legge fall. e si prefigge lo scopo di evidenziarne i punti di criticità, i nodi esegetici irrisolti ed il ruolo nel generale contesto del diritto penale delle procedure concorsuali.






